Ordinanza — n. 34982/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALMISANO ANGELO nato a TARANTO il 23/07/1988 Lecci= avverso la sentenza del 13/01/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Lecce - sezione distaccata di Taranto ha confermato la dichiarazione di penale dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di furto, tentata estorsione e spaccio di stupefacenti già pronunciata dal Tribunale di Taranto con sentenza 14 giugno 2019.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 34982/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266).
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALMISANO ANGELO nato a TARANTO il 23/07/1988 Lecci= avverso la sentenza del 13/01/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Lecce - sezione distaccata di Taranto ha confermato la dichiarazione di penale dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di furto, tentata estorsione e spaccio di stupefacenti già pronunciata dal Tribunale di Taranto con sentenza 14 giugno 2019.
2. Avverso tale provvedimento propone ricorso per l'imputato, PALMISANO Angelo, articolando i seguenti motivi, qui enunciati, ai sensi dell'articolo 173 disp att cod proc pen, nei limiti strettamente necessari per la motivazione. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla dichiarata penale responsabilità per furto risultando illegittimamente e contraddittoriamente valutate le dichiarazioni del teste ZIZZI. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla dichiarata penale responsabilità per il delitto di estorsione tentata in conseguenza della inidoneità delle minacce di mancata restituzione del bene in conseguenza del fatto che la persona offesa aveva riferito di essere assicurata contro il furto e risultando apodittiche le rimanenti circostanze imputate. 2.3 Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla dichiarata penale responsabilità per il delitto di cui all'art. 73 DPR 309/90 in conseguenza del fatto che nessuno aveva assistito alla cessione.
3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il primo motivo è proposto pn difetto di interesse. La operata riqualificazione - a fronte dell'accertata disponibilità del bene di provenienza furtiva (essendo stato proprio il PALMISANO a rendere possibile il ritrovamento) - ha determinato l'operatività di un regime sanzionatorio più favorevole per l'imputato rispetto a quello previsto per la ricettazione originariamente contestata. Stanti tali premesse, il ricorrente non ha interesse a essere condannato per un fatto più grave. Quanto alla attendibilità del teste ZIZZI in relazione al tentativo di estorsione, il Collegio condivide la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di responsabilità, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca ed estrinseca del suo racconto (ex plurimis Sez. 2 -, Sent. n. 41751 del 04/07/2018 Rv. 274489 - 01).
Sul punto, deve considerarsi la situazione specifica in cui le dichiarazioni della persona offesa si inseriscono, la eventuale presenza di situazioni conflittuali fra le parti, la possibilità di intenti calunniatori e di fattori inquinanti in relazione a tali dichiarazioni. Ne consegue che l'utilizzo dei parametri che qualificano la attendibilità di una fonte potenzialmente sospetta (anche parzialmente mutuando tali parametri della giurisprudenza in materia di dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, nei limiti in cui tale elaborazione possa ritenersi riproponibilt) deve essere rapportato al tipo di rapporti esistente tra imputato e persona offesa.
Nel caso di specie, non sussiste alcun elemento per desumere la sussistenza di alcun intento calunniatorio né è possibile desumere alcuna utilità economica ricollegabile alle dichiarazioni dibattimentali non essendosi il ZIZZI costituito parte civile La versione dei fatti offerta dalla persona offesa risulta essere stata valutata in maniera logica, congrua, lineare anche in considerazione della portata dei rimanenti elementi di prova che - a loro volta - non hanno evidenziato alcun profilo di contrasto con le dichiarazioni medesime (Sez. U, sent. n. 41461 del 19/07/2012, dep. 24/10/2012, Rv. 253214;
Sez. 2, sent. n. 43278 del 24/09/2015, dep. 27/10/2015, Manzini, Rv. 265104). Stanti tali premesse, le residue doglianze del ricorrente attengono a questioni di fatto che trovano una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non possono essere rivalutatt, in sede di legittimità, non essendo i giudici di primo e secondo grado incorsi in manifeste contraddizioni (ex plurimis, Sez. 2, Sent. n. 43278 del 24/09/2015 Rv. 265104 - 01; Sez. 6, sent. n. 27322 del 14/04/2008, dep. 04/07/2008, De Ritis e altri, Rv. 240524;
Sez. 3, sent. n. 8382 del 22/01/2008, dep. 25/02/2008, Finazzo, Rv. 239342). 3.2. Inammissibili le ulteriori doglianze in punto idoneità delle minacce, posto che l'idoneità degli atti deve essere valutata con giudizio operato "ex ante", sicché, ai fini della valutazione dell'idoneità di una minaccia estorsiva, è priva di rilievo la capacità di resistenza dimostrata dalla vittima dopo la formulazione della minaccia (Sez. 2, Sentenza n. 24166 del 20/03/2019 - Rv. 276537 - 01). 3.3. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile perché aspecifico non confrontandosi il ricorrente con i chiari elementi desumibili dalle intercettazioni e nemmeno offrendo alcuna allegazione a sostegno delle proprie affermazioni.
Va al proposito ricordato che la formulazione del motivo di ricorso non risulta supportata dal deposito dei documenti cui il motivo fa riferimento e specificamente dei verbali completi della deposizione medesima. Deve al proposito ricordarsi che sono inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, i motivi che deducano il vizio di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contengano la loro integrale trascrizione o allegazione. (Sez. 2, Sent. n. 20677 del 11/04/2017 Rv. 270071 - 01).4.
Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così decio i