Criminal appeal dismissed as inadmissible because the defendant failed to attach full copies of relevant prior judgments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible, ordering the defendant to pay court costs and a fine. The appellant, El Karkouri Kamal, argued for a reduction in sentencing based on the continuation of offenses with other unproduced judgments. The court ruled that the defendant bears the burden of attaching full copies of these prior decisions, not merely their details, to substantiate the claim.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 617 c.p.p.: The accused must attach full copies of relevant prior judgments to prove the continuation of offenses, not merely cite their details; failure to do so renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL KARKOURI KAMAL nato il 22/12/1989 avverso la sentenza del 18/09/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Palermo ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen. già pronunciata dal Tribunale di Palermo con sentenza 8 aprile 2019.
2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, EL KARKOURI Kannal, articolando i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in conseguenza della mancata applicazione del regime della continuazione con altre sentenze non prodotte.
3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Deve rilevarsi come, in tema di determinazione del trattamento sanzionatorio, ai fini della valutazione della continuazione cd. esterna nel giudizio di cognizione, l'imputato ha l'onere di allegare copia delle sentenze a tal fine rilevanti e non solo di indicarne gli estremi (Sez. 3, Sentenza n. 41063 del 25/06/2019 Rv. 277977 - 01).
4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso yoma, il 18 giugno 2021 Il Consigli re estensore Il Presi. -nte (Vi