Ordinanza — n. 34980/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAmancherebbe l'elemento materiale del reato sotto il profilo della condotta e della attribuibilità dei fatti agli imputati risultando, a parere della ricorrente, in atti la volontà di onorare il rapporto commerciale, la mancanza di denuncia di furto o smarrimento dell'assegno de quo, la mancanza di elementi in ordine elemento psicologico;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 192 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 34980/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Non risulta di fatto sviluppato il motivo in relazione all'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. che risulta comunque manifestamente infondata, in presenza di un danno di circa 2000 C che, in termini assoluti, non può essere relegato nelle fattispecie di particolare tenuità.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPICCIA CONCETTA NUNZIATA nato a PATTI il 08/.12/1970 avverso la sentenza del 13/05/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Messina ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierna ricorrente in ordine a fattispecie di truffa già pronunciata dal Tribunale di Patti con sentenza 15 ottobre 2018.
2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputata, SPICCIA Concetta Nunziata, articolando i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza del reato di truffa per come contestato. Secondo il ricorrente:
1. mancherebbe l'elemento materiale del reato sotto il profilo della condotta e della attribuibilità dei fatti agli imputati risultando, a parere della ricorrente, in atti la volontà di onorare il rapporto commerciale, la mancanza di denuncia di furto o smarrimento dell'assegno de quo, la mancanza di elementi in ordine elemento psicologico;
2. mancherebbe l'elemento psicologico del reato e mancherebbe ancora più in radice una motivazione sul punto;
3. risulterebbe insufficiente ai fini della ipotizzata truffa la consegna di assegni scoperti quando, come nel caso di specie, non sia accompagnata da specifiche condotte dell'agente. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione e travisamento della prova non risultando comprensibile sulla base di quale lettura degli atti la Corte sia giunta al giudizio di colpevolezza. 2.3 Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'eccessività della pena e al diniego della circostanza attenuante del danno di particolare tenuità. In particolare, mancherebbe una motivazione sulla dosimetria del trattamento sanzionatorio. 2.4.
Vizio di motivazione in relazione al fatto che la vicenda de qua si risolverebbe in una mera questione civilistica 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Quanto al primo motivo di ricorso, deve rilevarsi che il ricorso, articolato in fatto, è inammissibile in quanto proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità rimanendo al di fuori dei poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (sez. 6, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio, Rv. 234559; sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, Rv. 253099).
Va ricordato che, per consolidato orientamento espresso nella presente sede„ il giudizio di legittimità non si costruisce sull'esame delle possibilità rappresentative, anche plausibili, del fatto, ma sull'opzione del fatto come recepita dal giudice di merito, nel senso che il controllo sulla corretta applicazione dei canoni logici e normativi che presidiano l'attribuzione del fatto all'imputato passa necessariamente attraverso l'analisi dello sviluppo motivazionale della decisione impugnata e della sua interna coerenza logico giuridica, non essendo possibile compiere in sede di legittimità «nuove» attribuzioni di significato o realizzare una diversa lettura dei medesimi dati dimostrativi e ciò anche nei casi in cui si ritenga preferibile una diversa lettura, maggiormente esplicativa, del tema probatorio (si veda, ex multis, Sez.
VI n. 11194 del 8.3.2012, Lupo, Rv 252178). Nel caso in esame le deduzioni operate dalla ricorrente non individuano un effettivo vizio motivazionale, posto che la valutazione realizzata in sede di merito non omette alcuno dei dati informativi rilevanti, né risulta formulata in modo contraddittorio o parcellizzante dovendosi ritenere correttamente valorizzate le dichiarazioni della persona offesa che in particolare evidenziava di aver rifiutato in un primo momento gli assegni e di averli successivamente accettati solo perché8 l'imputata gli forniva ampia garanzia sulla persona dell'emittente e iin particolare) sulla identificabilità della stessa attraverso la presentazione dei relativi documenti; si tratta di elementi legittimamente valutati alla stregua di consolidate massime di esperienza da cui si desume che non vi è stata una mera presentazione di assegni scoperti ma vi è stata una trattativa più articolata e rassicurazioni specifiche sull'emittente dei titoli.
Quanto all'elemento psicologico, proprio la presentazione degli assegni dell'emittente unitamente alla successivamente accertata falsità della firma rendono palese che la donna si fosse rappresentata la peculiare natura e carattere degli assegni e abbia consapevolmente posto in essere attività negoziali decettive rientranti nella fattispecie contestata. Del resto, nemmeno è possibile ritenere insussistente il requisito della gravità degli indizi di colpevolezza sulla base di una inammissibile valutazione separata ed atomistica dei vari dati probatori, dovendosi invece verificare se gli stessi, coordinati ed apprezzati globalmente secondo logica comune, assumano la valenza richiesta dall'art. 192 cod. proc. pen., atteso che essi, in considerazione della loro natura, sono idonei a dimostrare il fatto se coordinati organicamente (Sez. 2, Sent. n. 9269 del 05/12/2012, dep. 27/02/2013, Rv. 254871).
Deve quindi darsi atto del fatto che l'iter argomentativo del provvedimento impugnato appare esente da vizi, fondandosi esso su di una compiuta e logica analisi critica degli elementi in atti e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo; di conseguenza, appare dotata di adeguata plausibilità logica e giuridica l'attribuzione a detti elementi del requisito della univocità, in quanto conducenti all'affermazione della sussistenza della gravità indiziaria in ragione di una valutazione globale e completa in ordine a tutti gli elementi rilevanti del giudizio, scevra da errori nell'applicazione delle regole della logica e nella (?' articolazione del giudizio in quanto condotta sulla base di una corretta attribuzione di significato dimostrativo agli elementi valorizzati nell'ambito del percorso seguito tenendo conto l'assenza di incompatibilità di detto significato con specifici atti del procedimento indicati ed allegati in sede di ricorso. 3.2.
Il secondo motivo di ricorso, ferme restando le considerazioni appena svolte, risulta essere del tutto generico 5comunque slegato sia dal contenuto del provvedimento impugnato sia dal contenuto del fascicolo processuale. 3.3. Inammissibili risultano inoltre le doglianze in punto trattamento sanzionatorio. La misura della pena base risulta essere coincidente con il minimo edittale tanto da escludersi, come già fatto dalla Corte territoriale, la possibilità di una riforma migliorativa della posizione dell'imputatgII diniego delle circostanze attenuanti generiche risulta essere fondato su motivazione logica e congrua che ha valorizzato la gravità della condotta e il carattere capzioso della stessa.
Non risulta di fatto sviluppato il motivo in relazione all'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. che risulta comunque manifestamente infondata, in presenza di un danno di circa 2000 C che, in termini assoluti, non può essere relegato nelle fattispecie di particolare tenuità.
4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle amme