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Ordinanza — n. 34979/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34979/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34979/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORBELLI FRANCESCO nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 02/04/1960 avverso la sentenza del 23/09/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di Napoli con la sentenza impugnata ha confermato la sentenza resa dal GIP del Tribunale di Napoli il 21 gennaio 2020 che ha dichiarato la responsabilità di CORBELLI FRANCESCO in ordine al delitto di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso e dalla finalità di agevolare l'associazione camorristica Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo: -vizio di motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza delle contestate aggravanti previste dall'articolo 416 bis.1 codice penale poiché non vi è prova della forza intimidatrice, della condizione di assoggettamento delle parti offese e della condizione di omertà; - vizio di motivazione per l'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche come prevalenti sulle contestate aggravanti, previa esclusione della contestata recidiva anche in ragione dell'intervenuto risarcimento del danno.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 34979/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il secondo motivo di ricorso è generico poiché il ricorrente neppure spiega le ragioni in forza delle quali avrebbe dovuto essere esclusa la recidiva reiterata, la cui sussistenza risulta ostativa al giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alle aggravanti. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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tentata estorsione azione legale a scopo intimidatorio timore minaccia nel diritto penale pericolo di traffico di stupefacenti coazione penale

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORBELLI FRANCESCO nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 02/04/1960 avverso la sentenza del 23/09/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di Napoli con la sentenza impugnata ha confermato la sentenza resa dal GIP del Tribunale di Napoli il 21 gennaio 2020 che ha dichiarato la responsabilità di CORBELLI FRANCESCO in ordine al delitto di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso e dalla finalità di agevolare l'associazione camorristica Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo: -vizio di motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza delle contestate aggravanti previste dall'articolo 416 bis.1 codice penale poiché non vi è prova della forza intimidatrice, della condizione di assoggettamento delle parti offese e della condizione di omertà; - vizio di motivazione per l'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche come prevalenti sulle contestate aggravanti, previa esclusione della contestata recidiva anche in ragione dell'intervenuto risarcimento del danno.

Il ricorso è inammissibile perché generico e manifestamente infondato poiché la corte di appello ha reso adeguata motivazione sui punti evidenziati dal ricorrente richiamando e facendo corretta applicazione della giurisprudenza di legittimità in tema. Di contro il ricorrente si limita a reiterare le censure già formulate con l'atto di gravame senza confrontarsi con le esaustive risposte fornite dalla corte. La corte in particolare ha osservato che Corbelli ha reclamato una dazione di denaro a vantaggio del sodalizio e ha agito adottando il classico metodo mafioso, facendo esplicito riferimento a "quelli di ponte Persica", cosi provocando nella persona offesa l'effetto intimidatorio derivante dal vincolo di un gruppo radicato sul territorio e in grado di porre in essere gravi atti ritorsivi.

Il secondo motivo di ricorso è generico poiché il ricorrente neppure spiega le ragioni in forza delle quali avrebbe dovuto essere esclusa la recidiva reiterata, la cui sussistenza risulta ostativa al giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alle aggravanti. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 18/06/2021 Il Consigliere Este