Italian Supreme Court dismisses appeal for retrial of criminal facts, upholding conviction for receiving stolen goods.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible, rejecting the appellant's request to re-evaluate the evidentiary record. The appellant argued that the lower court failed to properly qualify the offense or consider recidivism, but the Court held that appellate review is limited to the factual findings already established by the trial judge. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; The Supreme Court cannot re-evaluate evidence or reconstruct facts in a new manner, limiting its review to the logical coherence of the lower court's reasoning and the correct application of legal norms to the established facts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI STEFANO DAVIDE nato a ROMA il 23/02/1976 avverso la sentenza del 04/11/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Roma ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di ricettazione già pronunciata dal Tribunale di Roma con sentenza 31 ottobre 2017.
2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, DI STEFANO Davide, articolando i seguenti motivi. 2.1. Vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla dichiarata penale responsabilità. Secondo il ricorrente, l'argomentazione della Corte d'appello sarebbe illogica perché partirebbe solo dalla valutazione della differenza tra dichiarato prezzo d'acquisto e dichiarato prezzo di vendita dell'automobile oggetto dell'imputazione unitamente alla contiguità dei due momenti temporali (pochi giorni) e non avrebbe considerato le diverse conclusioni cui avrebbe dovuto portare la valutazione di quanto emerge dai trasferimenti di proprietà medesimi. 2.2.
Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione dei fatti in termini di fattispecie attenuata ovvero di incauto acquisto come avrebbe dovuto desumersi dal fatto che l'imputato ha agito "alla luce del sole" non potendosi ritenere che i precedenti penali per droga e rapina abbiano sul punto alcuna rilevanza. 2.3 vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza e rilevanza della recidiva non potendosi rilevare che la storia giudiziale del ricorrente posto che costui aveva commesso i reati più gravi prima del fatto in questa sede contestato.
3. Il ricorso è inammissibile in quanto finalizzato ad una rilettura in sede di legittimità delle acquisizioni istruttorie. 3.1. Va ricordato che, per consolidato orientamento di questa Corte, il giudizio di legittimità non si costruisce sull'esame delle possibilità rappresentative, anche plausibili, del fatto, ma sull'opzione del fatto come recepita dal giudice di merito, nel senso che il controllo sulla corretta applicazione dei canoni logici e normativi che presidiano l'attribuzione del fatto all'imputato passa necessariamente attraverso l'analisi dello sviluppo motivazionale della decisione impugnata e della sua interna coerenza logico giuridica, non essendo possibile compiere in sede di legittimità «nuove» attribuzioni di significato o realizzare una diversa lettura dei medesimi dati dimostrativi e ciò anche nei casi in cui si ritenga preferibile una diversa lettura, maggiormente esplicativa, del tema probatorio (si veda, ex multis, Sez.
VI n. 11194 del 8.3.2012, Lupo, Rv 252178). Nel caso di specie, l'iter argomentativo del provvedimento impugnato appare esente da vizi perché fondato su di una compiuta e logica analisi critica degli elementi in atti e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo, non essendo presenti errori nell'applicazione delle regole della logica e nella articolazione del giudizio o omissioni decisive o illogicità manifeste. Il ricorso, articolato in fatto, è quindi inammissibile in quanto proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità rimanendo al di fuori dei poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (sez. 6, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio, Rv. 234559; sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, Rv. 253099).
Del resto, nemmeno è possibile ritenere insussistente il requisito della gravità degli indizi di colpevolezza sulla base di una inammissibile valutazione separata ed atomistica dei vari dati probatori, sussistendo motivazione che adeguatamente evidenzia come tali dati, coordinati ed apprezzati globalmente secondo logica comune, risultino idonei a dimostrare il fatto se coordinati organicamente (Sez. 2, Sent. n. 9269 del 05/12/2012, dep. 27/02/2013, Rv. 254871). 3.2. L'ingiustificata disponibilità del bene e la presenza di specifici elementi che hanno portato a escludere la possibilità di individuare le coordinate di un acquisto legittimo impongono di ritenere che l'imputato abbia consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza. 3.3.
Palesemente infondata la doglianza in punto recidiva risultando adeguatamente valutata l'ingravescente pericolosità dell'imputato per lo meno in termini di assoluto disinteresse rispetto alle plurime condanne riportate.
4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativannente in € 3000,00. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così dec o in Roma, il 1