Ordinanza — n. 34977/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIURARIU IONEL nato il 21/09/1969 avverso la sentenza del 06/03/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Bologna ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di truffa già pronunciata dal Tribunale di Ravenna con sentenza 6 settembre 2018.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 133 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 34977/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).Correttamente la Corte evidenzia inoltre che le circostanze attenuanti generiche non possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale "concessione" del giudice, ma come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non comprese cioè tra le circostanze da valutare ai sensi dell'art. 133 cod. pen., che presentano tuttavia connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare, considerazione ai fini della quantificazione della pena. Risulta dunque logica e legittima la valorizzazione dell'assenza di congrui profili di nneritevolezza.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIURARIU IONEL nato il 21/09/1969 avverso la sentenza del 06/03/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Bologna ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di truffa già pronunciata dal Tribunale di Ravenna con sentenza 6 settembre 2018.
2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, CIURARIU Ionel, articolando i seguenti motivi. 2.1. Vizio di motivazione in relazione alla mancata assoluzione dell'imputato dal reato a lui ascritto. Secondo il ricorrente, la condanna sarebbe conseguenza di una immotivata presunzione di colpevolezza non essendo sufficiente una unica identificazione per attribuire allo stesso le 19 identiche violazioni in danno della società Autostrade. 2.2. Vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Secondo il ricorrente, sarebbe contraddittorio che, da una parte, sia stata concessa la sospensione condizionale della pena e che, dall'altra, siano state negate le circostanze attenuanti generiche e la Corte nemmeno si sarebbe confrontata con le doglianze difensive.
3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il primo motivo è aspecifico e comunque manifestamente infondato. La Corte, nell'affermare la penale responsabilità dell'imputato in ordine alle condotte contestate, ha evidenziato la presenza di plurimi indizi convergenti costituiti dalla proprietà dell'automobile utilizzata per le violazioni, dal fatto che il proprietario coincideva con l'effettivo utilizzatore, dal fatto che in almeno una occasione, contestualmente alla violazione contestata, l'imputato sia stato identificato alla guida dell'automobile di sua proprietà e in suo uso.
Si tratta di motivazione logica, lineare, congrua, coerente con il contenuto del fascicolo processuale che - per tali caratteri - non risulta suscettibile di ulteriore sindacato in sede di legittimità. 3.2. Quanto al secondo motivo, deve rilevarsi che il rigetto delle circostanze attenuanti generiche è fondato su motivazione esente da manifesta illogicità che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419) dovendosi ribadire il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (nella specie: intensità del dolo desunto dalla reiterazione delle condotte e mancanza di alcuna volontà risarcitoria) rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 24916:3;
Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).Correttamente la Corte evidenzia inoltre che le circostanze attenuanti generiche non possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale "concessione" del giudice, ma come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non comprese cioè tra le circostanze da valutare ai sensi dell'art. 133 cod. pen., che presentano tuttavia connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare, considerazione ai fini della quantificazione della pena. Risulta dunque logica e legittima la valorizzazione dell'assenza di congrui profili di nneritevolezza.
La relativa motivazione, fondata su argomentazioni esaurienti, logiche e non contraddittorie, risulta, pertanto, esente da vizi rilevabili in questa sede (Sez. 2, Sentenza n. 30228 del 05/06/2014 Rv. 260054 - 01).
4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Q al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso /n Roma, il 18 giugno 2021 I