Ordinanza — n. 34975/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEVILACQUA SALVATORE nato a NAPOLI il 11/07/1979 avverso la sentenza del 19/01/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Milano ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di truffa ai danni dell'assicurazione già pronunciata dal Tribunale di Milano con sentenza 3 luglio 2019.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 642 cod. pen, art. 192 cod. proc. pen, art. 606 cod. proc. pen, art. 495 cod. proc. pen, art. 606 comma 3 cod. proc. pen, art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 34975/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Quanto al secondo motivo di ricorso, la mancata assunzione di una prova decisiva, quale motivo di impugnazione per Cassazione, previsto dall'art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. d), può essere dedotta solo in relazione ai mezzi di prova di cui sia stata chiesta l'ammissione, anche nel corso dell'istruzione dibattimentale, a norma dell'art. 495 cod. proc. pen., comma 2, (cfr. Sez. 2, n. 841 del 18/12/2012 - dep. 09/01/2013 - Rv. 254052 - 01 Imp. Barbero). Nel caso di specie, la fase dell'istruttoria dibattimentale è mancata per una libera scelta processuale dell'imputato e della difesa.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEVILACQUA SALVATORE nato a NAPOLI il 11/07/1979 avverso la sentenza del 19/01/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Milano ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di truffa ai danni dell'assicurazione già pronunciata dal Tribunale di Milano con sentenza 3 luglio 2019.
2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, BEVILACQUA Salvatore, articolando i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge in relazione alla credibilità attribuita al teste Vitielloin quanto stipendiato dalla stessa parte offesa e al teste Perrone in quanto teste de relato. 2.2. Mancata assunzione di una prova decisiva richiesta dalla parte nel corso dell'istruttoria dibattimentale 2.3 illogicità della motivazione in conseguenza della insussistenza di alcuna contestazione da parte dei sottoscrittori della constatazione amichevole di incidente. 2.4. Violazione di legge conseguente al mancato rilievo della prescrizione risalendo i fatti al 16 settembre 2011 non potendosi applicare la recidiva l in quanto non specificai del reato di cui all'art. 642 cod. pen. 2.5. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione dei fatti in termini di tentativo, alla mancata esclusione della recidiva, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Tutti i motivi di ricorso risultano inammissibili perché privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione del provvedimento impugnato logicamente corretta, il ricorrente si richiama a principi pienamente condivisibili ma non fa riferimenti concreti a passaggi della decisione specifici limitandosi a lamentare l'omessa valutazione di una tesi alternativa senza indicare specifiche carenze od omissioni argomentative ovvero illogicità della motivazione di questa, idonee ad incidere negativamente sulla capacità dimostrativa del compendio indiziario posto a fondamento della decisione (Sez. 2, Sent. n. 30918 del 07/05/2015 Rv. 264441 - 01) con la conseguenza che il ricorso così formato non si sostanzia in una ragionata censura del provvedimento impugnato ma si risolve in una generalizzata critica, che non permette al giudice di percepire con esattezza l'oggetto delle censure e si pone come fonte strumentale di successivi altri ricorsi straordinari (Sez. 6, Ordinanza n. 10250 del 11/10/2017 - dep. 06/03/2018 - Rv. 272725 - 01). 3.2.
Inoltre, le contestazioni in punto di fatto tteLrscwArtieliato,iiilattga risultano inammissibili in quanto proposte, al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità rimanendo al di fuori dei poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (sez. 6, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio, Rv. 234559; sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, Rv. 253099). Va ricordato che, per consolidato orientamento espresso nella presente sede, il giudizio di legittimità non si costruisce sull'esame delle possibilità rappresentative, anche plausibili, del fatto, ma sull'opzione del fatto come recepita dal giudice di merito, nel senso che il controllo sulla corretta applicazione dei canoni logici e normativi che presidiano l'attribuzione del fatto all'imputato passa necessariamente attraverso l'analisi dello sviluppo motivazionale della decisione impugnata e della sua interna coerenza logico giuridica, non essendo possibile compiere in sede di legittimità «nuove» attribuzioni di significato o realizzare una diversa lettura dei medesimi dati dimostrativi e ciò anche nei casi in cui si ritenga preferibile una diversa lettura, maggiormente esplicativa, del tema probatorio (si veda, ex multis, Sez.
VI n. 11194 del 8.3.2012, Lupo, Rv 252178). Nel caso in esame le deduzioni operate dal ricorrente non individuano un effettivo vizio motivazionale, posto che la valutazione realizzata in sede di merito non omette alcuno dei dati informativi rilevanti, né risulta formulata in modo contraddittorio o parcellizzante dovendosi ritenere correttamente valorizzate le acquisizioni documentali, le dichiarazioni in ordine agli accertamenti svolti dall'incaricato dell'assicurazione, le peculiarità del fatto che la constatazione amichevole richiamata dal ricorrente risulta comparsa per la prima volta in dibattimento.
Si tratta di elementi legittimamente valutati alla stregua di consolidate massime di esperienza. Deve sul punto rilevarsi come le dichiarazioni del teste Vitiello siano state quindi valutate nel contesto di più ampi riscontri forniti nel contesto del fascicolo processuale così come è avvenuto in relazione a quanto dichiarato dalla sua assistente. Allo stesso modo, risulta valutata la rilevanza della constatazione amichevole di incidente in relazione a circostanze e considerazioni con cui il ricorrente nemmeno si confronta. Più in radice, non è possibile ritenere insussistente il requisito della gravità degli indizi di colpevolezza sulla base di una inammissibile valutazione separata ed atomistica dei vari dati probatori, dovendosi invece verificare se gli stessi, coordinati ed apprezzati globalmente secondo logica comune, assumano la valenza richiesta dall'art. 192 cod. proc. pen., atteso che essi, in considerazione della loro natura, sono idonei a dimostrare il fatto se coordinati organicamente (Sez. 2, Sent. n. 9269 del 05/12/2012, dep. 27/02/2013, Rv. 254871).
Deve quindi darsi atto del fatto che l'iter argomentativo del provvedimento impugnato appare esente da vizi, fondandosi esso su di una compiuta e logica analisi critica degli elementi in atti e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo; di conseguenza, appare dotata di adeguata plausibilità logica e giuridica l'attribuzione a detti elementi del requisito della univocità, in quanto conducenti all'affermazione della sussistenza della gravità indiziaria in ragione di una valutazione globale e completa in ordine a tutti gli elementi rilevanti del giudizio, scevra da errori nell'applicazione delle regole della logica e nella articolazione del giudizio in quanto condotta sulla base di una corretta attribuzione di significato dimostrativo agli elementi valorizzati nell'ambito del percorso seguito tenendo conto l'assenza di incompatibilità di detto significato con specifici atti del procedimento indicati ed allegati in sede di ricorso. 3.3.
Quanto al secondo motivo di ricorso, la mancata assunzione di una prova decisiva, quale motivo di impugnazione per Cassazione, previsto dall'art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. d), può essere dedotta solo in relazione ai mezzi di prova di cui sia stata chiesta l'ammissione, anche nel corso dell'istruzione dibattimentale, a norma dell'art. 495 cod. proc. pen., comma 2, (cfr. Sez. 2, n. 841 del 18/12/2012 - dep. 09/01/2013 - Rv. 254052 - 01 Imp. Barbero). Nel caso di specie, la fase dell'istruttoria dibattimentale è mancata per una libera scelta processuale dell'imputato e della difesa.
Proprio in ragione di tale scelta processuale, nell'ambito di procedimento celebrato con il giudizio abbreviato, la richiesta di assumere una prova, alla quale non è stata tuttavia condizionata la scelta del rito, non è idonea a far risorgere in capo all'istante, né in primo grado né tantomeno nel giudizio d'impugnazione, quel "diritto alla prova" al cui esercizio ha rinunciato formulando la richiesta di rito alternativo non condizionato. Sicché il mancato accoglimento di tale sollecitazione non può costituire vizio censurabile ex art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. d), (Sez. 5, n. 5931 del 07/12/2005, dep. 16/02/2006, Capezzuto, Rv. 233845). 3.4.
Quanto al carattere non specifico della recidiva, tale affermazione appare del tutto apodittica e non supportata da alcuna valutazione, lettura, richiamo o allegazione del certificato penale e risulta quindi inammissibile. 3.5. Quanto alla ipotizzata sussistenza di un tentativo, la doglianza non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto. 3.6.
Quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, deve ribadirsi che le stesse non possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale "concessione" del giudice, ma come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non comprese cioè tra le circostanze da valutare ai sensi dell'art. 133 cod. pen., che presentano tuttavia connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare, considerazione ai fini della quantificazione della pena. A questo orientamento si è correttamente conformata la Corte di appello valorizzando, ai fini del diniego, l'assenza di congrui profili di meritevolezza.
La relativa motivazione, fondata su argomentazioni esaurienti, logiche e non contraddittorie, risulta, pertanto„ esente da vizi rilevabili in questa sede (Sez. 2, Sentenza n. 30228 del 05/06/2014 Rv. 260054 - 01). 3.7 inammissibile risulta il motivo in ordine alla eccessività del trattamento sanzionatorio anche perché la pena risulta essere parametrata al minimo edittale con conseguente impossibilità di una riforma migliorativa.
4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali/e ,al versamento della somma di euro trem