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Ordinanza — n. 34974/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34974/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34974/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STAJIKJ BOSHKO nato il 27/05/1965 avverso la sentenza del 01/12/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Milano ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente a fattispecie di rapina già pronunciata dal Tribunale di Busto Arsizio con sentenza 28 novembre 2017.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 34974/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266).

Parole chiave

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rapina rapimento scippo reato di pirateria della strada furto aggravato altri reati

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STAJIKJ BOSHKO nato il 27/05/1965 avverso la sentenza del 01/12/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Milano ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente a fattispecie di rapina già pronunciata dal Tribunale di Busto Arsizio con sentenza 28 novembre 2017.

2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, STAJIKJ Boshko, articolando i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione del fatto in termini di furto mancando l'indicazione di qualsivoglia comportamento violento 3. Il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione del provvedimento impugnato logicamente corretta, il ricorrente si richiama a principi pienamente condivisibili ma non fa riferimenti concreti a passaggi della decisione specifici limitandosi a lamentare l'omessa valutazione di una tesi alternativa senza indicare specifiche carenze od omissioni argomentative ovvero illogicità della motivazione di questa, idonee ad incidere negativamente sulla capacità dimostrativa del compendio indiziario posto a fondamento della decisione (Sez. 2, Sent. n. 30918 del 07/05/2015 Rv. 264441 — 01) con la conseguenza che il ricorso così formato non si sostanzia in una ragionata censura del provvedimento impugnato ma si risolve in una generalizzata critica, che non permette al giudice di percepire con esattezza l'oggetto delle censure e si pone come fonte strumentale di successivi altri ricorsi straordinari (Sez. 6, Ordinanza n. 10250 del 11/10/2017 - dep. 06/03/2018 - Rv. 272725 — 01).

Sotto altro aspetto, il ricorrente nemmeno si confronta con il tenore della motivazione che evidenzia come integri la violenza rilevante ai fini della rapina il fatto di trascinare la persona offesa aggrappata *a portiera della vettura nel tentativo di resistere alla rapina scaraventandola a terra con manovra repentina.

4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così decisi in Roma, il 18 giugno 2021 Il Consig iere este