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Ordinanza — n. 34973/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34973/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34973/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RACCARDI GIUSEPPINA nato a MILANO il 23/04/1974 avverso la sentenza del 21/12/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Milano ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierna ricorrente in ordine a fattispecie di illegittima occupazione di immobile ALER già pronunciata dal Tribunale di Milano con sentenza 17 ottobre 2018.

Regesto Legislator

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art. 54 cod. pen, art. 131 bis cod. pen, art. 133 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 34973/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Parimenti inammissibile il secondo motivo di ricorso. Il delitto di invasione di terreni demaniali di cui agli artt. 633 e 639-bis cod. pen. ha natura permanente, atteso che l'offesa al patrimonio demaniale perdura sino a che continua l'invasione arbitraria del terreno al fine di occuparlo o di trarne profitto, sicché è preclusa, sino a quando la permanenza non sia cessata, l'applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., in ragione della perdurante compressione del bene giuridico per effetto della condotta delittuosa (Sez. 2 -, Sentenza n. 16363 del 13/02/2019 Rv. 276096 - 01).

Parole chiave

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alloggio sociale obbligo di alloggio crisi degli alloggi aiuto a domicilio soppressione dell'aiuto sociale stato di bisogno

Disposizioni normative citate

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art. 54 cod. pen
Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della sussistenza dei presupposti della scriminante dello stato di necessità di cui all'art. 54 cod. pen.
art. 131 bis cod. pen
Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 131 bis cod. pen.
art. 133 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RACCARDI GIUSEPPINA nato a MILANO il 23/04/1974 avverso la sentenza del 21/12/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Milano ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierna ricorrente in ordine a fattispecie di illegittima occupazione di immobile ALER già pronunciata dal Tribunale di Milano con sentenza 17 ottobre 2018.

2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputata, RACCARDI Giuseppina, articolando i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della sussistenza dei presupposti della scriminante dello stato di necessità di cui all'art. 54 cod. pen. Infatti, l'imputata avrebbe rifiutato la possibilità di un alloggio alternativo perché tale indicazione risulterebbe essere stata demandata agli assistenti sociali in tempi e modi non precisati. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 131 bis cod. pen. non potendosi ritenere inapplicabile tale disposto per effetto della natura permanente del delitto de quo. 2.3 Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e alla eccessività del trattamento sanzionatorio. 2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena.

3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché l'illecita occupazione di un immobile è scriminata dallo stato di necessità solo in presenza di un pericolo imminente di danno grave alla persona, non potendosi legittimare - nelle ipotesi di difficoltà economica permanente, ma non connotata dal predetto pericolo - una surrettizia soluzione delle esigenze abitative dell'occupante e della sua famiglia (Sez. 2, Sent. n. 28067 del 26/03/2015 Rv. 264560 - 01). Nel caso di specie, non solo è stata offerta la disponibilità di un separato alloggio ma non risulta provato un elemento ulteriore rispetto ad una difficoltà economica permanente. 3.2.

Parimenti inammissibile il secondo motivo di ricorso. Il delitto di invasione di terreni demaniali di cui agli artt. 633 e 639-bis cod. pen. ha natura permanente, atteso che l'offesa al patrimonio demaniale perdura sino a che continua l'invasione arbitraria del terreno al fine di occuparlo o di trarne profitto, sicché è preclusa, sino a quando la permanenza non sia cessata, l'applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., in ragione della perdurante compressione del bene giuridico per effetto della condotta delittuosa (Sez. 2 -, Sentenza n. 16363 del 13/02/2019 Rv. 276096 - 01).

Nel caso di specie, risulta dalla motivazione della sentenza di secondo grado la perdurante protrazione dell'occupazione stessa (si veda l'ultimo capoverso di pagina 1 della motivazione della sentenza). Ne consegue l'insussistenza dei presupposti per potersi riconoscere l'invocata causa di non punibilità. 3.3. Inammissibile anche il terzo motivo di ricorso. 3.3.1.Nel caso di specie, la pena risulta essere stata fissata in valori prossimi ai minimi edittali e comunque inferiore ai valori medi e di conseguenza non risulta la necessità di una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, necessaria soltanto se la pena sia perlomeno superiore alla misura media di quell'edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596). 3.3.2.

Quanto alle circostanze attenuanti generiche, l'affermata insussistenza di elementi valutabili a favore dell'imputato risulta conseguenza del rifiuto /a fronte dell'offerta di un immobile alternativo. In tali termini, risulta logica e congrua la motivazione del provvedimento che evidenzia la mancanza di elementi valutabili in favore dell'imputata. 3.4. Inammissibile è infine il motivo con cui si lamenta la mancata concessione della sospensione condizionale della pena in conseguenza del fatto che la perdurante occupazione risulta di fatto impedire un favorevole giudizio prognostico in ordine alla possibilità che l'imputata si astenga dalla commissione di nuovi reati.

4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che„ ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18