Ordinanza — n. 34972/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRIDI MONTASER nato il 01/07/1992 avverso la sentenza del 13/01/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Milano ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di rapina aggravata già pronunciata dal Tribunale di Pavia con sentenza n. 310/2020.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 34972/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Milano ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di rapina aggravata già pronunciata dal Tribunale di Pavia con sentenza n. 310/2020.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRIDI MONTASER nato il 01/07/1992 avverso la sentenza del 13/01/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Milano ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di rapina aggravata già pronunciata dal Tribunale di Pavia con sentenza n. 310/2020.
2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, FRIDI Montaser, articolando i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in conseguenza della mancata riqualificazione in termini di furto della condotta contestata difettando l'elemento oggettivo della minaccia potendosi agevolmente comprendere dalle dichiarazioni dell'imputato non esservi stata simulazione del possesso di armi, potendo la persona offesa avere travisato i movimenti dell'imputato in conseguenza del carattere repentino della condotta, della distanza tra i protagonisti della vicenda e del fatto che era buio. Inoltre, mancherebbe anche la prova che la condotta fosse volutamente svolta con finalità intimidatorie.
3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Sussiste in punto ricostruzione della vicenda fattuale una motivazione logica, congrua, coerente con il contenuto del fascicolo processuale. Risulta indubbio il fatto che la persona offesa non avesse motivi preconcetti o finalità calunniatorie nei confronti dell'imputato. Il fatto che la stessa parte offesa potesse avere erroneamente percepito i movimenti dell'imputato è smentito dal fatto che la descrizione della condotta risulta essere stata assolutamente dettagliata e che è stato comunque possibile il riconoscimento dell'imputato, il che esclude che l'oscurità abbia impedito di riconoscere la portata dei movimenti. Del tutto apodittica poi la prospettazione per cui i gesti non avessero finalità intimidatorie anche in ragione della stessa descrizione operata dalla persona offesa medesima.
4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00.Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così decis in Roma, il 18 giugno 2021 Il Consi !ere estensore