Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 34971/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34971/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34971/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PATERMO FRANCESCO PIERINO nato a MAZZARINO il 04/07/1969 avverso la sentenza del 12/10/2020 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche già pronunciata dal Tribunale di Caltanissetta con sentenza 3 giugno 2020.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 131 bis cod. proc. pen, art. 316 ter cod. pen, art. 192 cod. proc. pen, art. 640-bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 34971/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Si tratta di elementi valutati alla stregua di consolidate massime di esperienza. A fronte di ciò, il ricorrente si limita ad enucleare ipotesi, assunti apodittici, elementi del tutto irrilevanti e comunque fattuali non tenendo conto del fatto che non è possibile ritenere insussistente il requisito della gravità degli indizi di colpevolezza sulla base di una inammissibile valutazione separata ed atomistica dei vari dati probatori, dovendosi invece verificare se gli stessi, coordinati ed apprezzati globalmente secondo logica comune, assumano la valenza richiesta dall'art. 192 cod. proc. pen., atteso che essi, in considerazione della loro natura, sono idonei a dimostrare il fatto se coordinati organicamente (Sez. 2, Sent. n. 9269 del 05/12/2012, dep. 27/02/2013, Rv. 254871).

Parole chiave

Generato dall'IA
perseguimento penale per truffa falsificazione di monete truffa all'assistenza sociale falsità ideologica in documenti inganno sull'identità frode fiscale in materia doganale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 131 bis cod. proc. pen
Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. proc. pen.
art. 316 ter cod. pen
640 bis nell'ipotesi prevista dall'art. 316 ter cod. pen.
art. 192 cod. proc. pen
art. 640-bis cod. pen
pen.) differisce da quello di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis cod. pen.) per la mancanza, nel primo reato, dell'elemento dell'induzione in errore attraverso la messa in atto di artifici e raggiri (Sez.
art. 616 cod. proc. pen
Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PATERMO FRANCESCO PIERINO nato a MAZZARINO il 04/07/1969 avverso la sentenza del 12/10/2020 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche già pronunciata dal Tribunale di Caltanissetta con sentenza 3 giugno 2020.

2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, PATERMO Francesco Pierino, articolando i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta penale responsabilità potendosi ricondurre le falsità della denuncia riepilogativa a mera svista dell'imputato e non essendovi nemmeno falsa sottoscrizione della detta denuncia da parte della proprietaria del terreno. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. proc. pen. avendo i giudici del merito illegittimamente equiparato l'abitualità della condotta con la mera reiterazione delle stesse. 2.3 violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione del fatto di cui all'art. 640 bis nell'ipotesi prevista dall'art. 316 ter cod. pen. non risultando alcun atto da cui desumere che l'AGEA sia stata tratta in inganno. 2.4.

Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata • concessione delle circostanze attenuanti generiche non risultando comprensibili i motivi per cui sarebbero state disattese le circostanze evidenziate in sede di appello dell'imputato, in particolare l'incensuratezza e l'impossibilità di ricollegare le condotte a una personalità incline a delinquere.

3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il ricorso, articolato in fatto, è inammissibile in quanto proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità rimanendo al di fuori dei poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (sez. 6, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio, Rv. 234559; sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, Rv. 253099). Va ricordato che, per consolidato orientamento espresso nella presente sede, il giudizio di legittimità non si costruisce sull'esame delle possibilità rappresentative, anche plausibili, del fatto, ma sull'opzione del fatto come recepita dal giudice di merito, nel senso che il controllo sulla corretta applicazione dei canoni logici e normativi che presidiano l'attribuzione del fatto all'imputato passa necessariamente attraverso l'analisi dello sviluppo motivazionale della decisione impugnata e della sua interna coerenza logico giuridica, non essendo possibile compiere in sede di legittimità «nuove» attribuzioni di significato o realizzare una diversa lettura dei medesimi dati dimostrativi e ciò anche nei casi in cui si ritenga preferibile una diversa lettura, maggiormente esplicativa, del tema probatorio (si veda, ex nnultis, Sez.

VI n. 11194 del 8.3.2012, Lupo, Rv 252178). Nel caso in esame le deduzioni operate dal ricorrente non individuano un effettivo vizio motivazionale, posto che la valutazione realizzata in sede di merito non omette alcuno dei dati informativi rilevanti, né risulta formulata in modo contraddittorio o parcellizzante dovendosi ritenere correttamente valorizzati le acquisizioni documentali da cui risultava la presenza di plurime dichiarazioni risultate prospettare presupposti del tutto false e che - proprio per il carattere reiterativo delle condotte - non poteva essere considerato frutto di sprovvedutezza e negligenza.

Si tratta di elementi valutati alla stregua di consolidate massime di esperienza. A fronte di ciò, il ricorrente si limita ad enucleare ipotesi, assunti apodittici, elementi del tutto irrilevanti e comunque fattuali non tenendo conto del fatto che non è possibile ritenere insussistente il requisito della gravità degli indizi di colpevolezza sulla base di una inammissibile valutazione separata ed atomistica dei vari dati probatori, dovendosi invece verificare se gli stessi, coordinati ed apprezzati globalmente secondo logica comune, assumano la valenza richiesta dall'art. 192 cod. proc. pen., atteso che essi, in considerazione della loro natura, sono idonei a dimostrare il fatto se coordinati organicamente (Sez. 2, Sent. n. 9269 del 05/12/2012, dep. 27/02/2013, Rv. 254871).

Deve quindi darsi atto del fatto che l'iter argomentativo del provvedimento impugnato appare esente da vizi, fondandosi esso su di una compiuta e logica analisi critica degli elementi in atti e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo; di conseguenza, appare dotata di adeguata plausibilità logica e giuridica l'attribuzione a detti elementi del requisito della univocità, in quanto conducenti all'affermazione della sussistenza della gravità indiziaria in ragione di una valutazione globale e completa in ordine a tutti gli elementi rilevanti del giudizio, scevra da errori nell'applicazione delle regole della logica e nella articolazione del giudizio in quanto condotta sulla base di una corretta attribuzione di significato dimostrativo agli elementi valorizzati nell'ambito del percorso seguito tenendo conto l'assenza di incompatibilità di detto significato con specifici atti del procedimento indicati ed allegati in sede di ricorso. 3.2.

Il secondo motivo di ricorso è inammissibile in quanto risulta corretta la motivazione della Corte territoriale che valorizza la presenza di condotte plurime, sebbene debba tenersi conto che su alcune risulta maturata la prescrizione, di contenuto identico. Tali condotte, tra l'altro, risultano palesare portata patrimoniale non trascurabile. Va infatti rilevato come, sebbene sia maturata la prescrizione sulle prime due condotte per cui risultava contestata l'indebita percezione di circa 10.000 € di contributi, l'ultima condotta risulta avere determinato l'indebita percezione di oltre 3000 € di contributi; utilità che, per quanto non possa essere ritenuta di particolare rilevanza, nemmeno può essere considerata trascurabile. 3.3.

Il terzo motivo è parimenti inammissibile. Il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter cod. pen.) differisce da quello di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis cod. pen.) per la mancanza, nel primo reato, dell'elemento dell'induzione in errore attraverso la messa in atto di artifici e raggiri (Sez. 2, Sentenza n. 47064 del 21/09/2017 Rv. 271242 — 01). Nel caso di specie, la presenza di artifizi e raggiri è resa palese dalla falsità delle dichiarazioni e dei documenti allegati e dal carattere strumentale di tale falsità all'ottenimento del contributo. 3.4.

Il quarto motivo di ricorso è ulteriormente inammissibile. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è fondato su motivazione in fatto che valorizza la reiterazione delle condotte e quindi valorizza le modalità dell'azione dovendosi ribadire il principio affermato da questa Corte secondo cui il giudice del merito non ha alcun onere — ai fini del diniego delle medesime circostanze — di prendere in considerazione tutti gli ulteriori elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti rimanendo sufficiente l'indicazione dei profili di fatto ritenuti qualificanti (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163;

Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244) e rimanendo disattesi o superati tutti gli altri (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). Peraltro, deve ricordarsi come lo stato di incensuratezza risulti normativamente irrilevante ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche e come risulti del tutto apodittica l'affermazione per cui la commissione di un reato risulti di per sé non indicativa di una personalità incline`fdelinquere.

4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € :3000,00. P.Q.M . Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa d