Ordinanza — n. 34970/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PISANI GIOVANNI nato a NAPOLI il 07/02/1986 DE STEFANO MARCELLO GENNARO nato a NAPOLI il 02/01/1989 avverso la sentenza del 30/06/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Ancona ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità degli odierni ricorrenti in ordine a fattispecie di estorsione aggravata e falso nummario già pronunciata dal Tribunale di Ancona con sentenza 11 gennaio 2018.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 197 bis cod. proc. pen, art. 192 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 34970/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Del resto, nemmeno è possibile ritenere insussistente il requisito della gravità degli indizi di colpevolezza sulla base di una inammissibile valutazione separata ed atomistica dei vari dati probatori, dovendosi invece verificare se gli stessi, coordinati ed apprezzati globalmente secondo logica comune, assumano la valenza richiesta dall'art. 192 cod. proc. pen., atteso che essi, in considerazione della loro natura, sono idonei a dimostrare il fatto se coordinati organicamente (Sez. 2, Sent. n. 9269 del 05/12/2012, dep. 27/02/2013, Rv. 254871).
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PISANI GIOVANNI nato a NAPOLI il 07/02/1986 DE STEFANO MARCELLO GENNARO nato a NAPOLI il 02/01/1989 avverso la sentenza del 30/06/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Ancona ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità degli odierni ricorrenti in ordine a fattispecie di estorsione aggravata e falso nummario già pronunciata dal Tribunale di Ancona con sentenza 11 gennaio 2018.
2. Propongono ricorso per cassazione avverso tale provvedimento gli imputati, PISANI Giovanni e DE STEFANO Marcello Gennaro, articolando i seguenti motivi. 2.1. Violazione dell'art. 192 comma 3 e dell'art. 197 bis cod. proc. pen. in relazione all'esame del teste TANCA. Infatti, i giudici del merito, nel valutare tali dichiarazioni, non avrebbero considerato l'intero compendio probatorio acquisito ma solo le intercettazioni richiamate nel capo di imputazione,trascurando quanto desumibile dai messaggi scambiati tra la persona offesa e il PISANI nel settembre e nell'ottobre 2013 e non risultando corretta,sotto questo aspetto,la valutazione del contenuto delle intercettazioni. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in punto determinazione del trattamento sanzionatorio potendosi ricollegare le condotte alla necessità di ripianare un debito lecito.
3. I ricorsi sono inammissibili. 3.1. Il primo motivo di ricorso, articolato in fatto, è inammissibile in quanto proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità rimanendo al di fuori dei poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (sez. 6, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio, Rv. 234559; sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, Rv. 253099). Va ricordato che, per consolidato orientamento espresso nella presente sede, il giudizio di legittimità non si costruisce sull'esame delle possibilità rappresentative, anche plausibili, del fatto, ma sull'opzione del fatto come recepita dal giudice di merito, nel senso che il controllo sulla corretta applicazione dei canoni logici e normativi che presidiano l'attribuzione del fatto all'imputato passa necessariamente attraverso l'analisi dello sviluppo motivazionale della decisione impugnata e della sua interna coerenza logico giuridica, non essendo possibile compiere in sede di legittimità «nuove» attribuzioni di significato o realizzare una diversa lettura dei medesimi dati dimostrativi e ciò anche nei casi in cui si ritenga preferibile una diversa lettura, maggiormente esplicativa, del tema probatorio (si veda, ex multis, Sez.
VI n. 11194 del 8.3.2012, Lupo, Rv 252178). Nel caso in esame le deduzioni operate dal ricorrente non individuano un effettivo vizio motivazionale, posto che la valutazione realizzata in sede di merito non omette alcuno dei dati informativi rilevanti, né risulta formulata in modo contraddittorio o parcellizzante dovendosi ritenere correttamente valorizzate le dichiarazioni della persona offesa e gli ampi riscontri presenti in sede di intercettazioni. Tali considerazioni risultano ampiamente logiche e coerenti e non appaiono essere intaccate dalla indicazione di sporadici messaggi che di fatto appaiono essere estemporanei e inidonei a escludere la portata logica della motivazione stessa.
Del resto, nemmeno è possibile ritenere insussistente il requisito della gravità degli indizi di colpevolezza sulla base di una inammissibile valutazione separata ed atomistica dei vari dati probatori, dovendosi invece verificare se gli stessi, coordinati ed apprezzati globalmente secondo logica comune, assumano la valenza richiesta dall'art. 192 cod. proc. pen., atteso che essi, in considerazione della loro natura, sono idonei a dimostrare il fatto se coordinati organicamente (Sez. 2, Sent. n. 9269 del 05/12/2012, dep. 27/02/2013, Rv. 254871).
Deve quindi darsi atto del fatto che l'iter argomentativo del provvedimento impugnato appare esente da vizi, fondandosi esso su di una compiuta e logica analisi critica degli elementi in atti e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo; di conseguenza, appare dotata di adeguata plausibilità logica e giuridica l'attribuzione a detti elementi del requisito della univocità, in quanto conducenti all'affermazione della sussistenza della gravità indiziaria in ragione di una valutazione globale e completa in ordine a tutti gli elementi rilevanti del giudizio, scevra da errori nell'applicazione delle regole della logica e nella articolazione del giudizio in quanto condotta sulla base di una corretta attribuzione di significato dimostrativo agli elementi valorizzati nell'ambito del percorso seguito tenendo conto l'assenza di incompatibilità di detto significato con specifici atti del procedimento indicati ed allegati in sede di ricorso. 3.2.
Il secondo motivo di ricorso, riguardante il trattamento sanzionatorio risulta essere interamente articolato in fatto, conseguenze di valutazioni apodittiche la cui incidenza sul disvalore del fatto risulta irrilevante anche a fronte di una motivazione che, per quanto estremamente sintetica, valorizza la presenza di precedenti penali, affermazione con cui il ricorrente nemmeno si confronta. Più in radice, deve rilevarsi che la determinazione della pena si attesta su valori assai prossimi ai minimi edittali e comunque ben inferiore ai valori medi il che esclude la necessità di articolata motivazione sul punto (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596).
4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi e, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00. L'inammissibilità dei ricorsi preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266). Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento de