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Ordinanza — n. 34969/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34969/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34969/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: POLIZZO PIETRO PAOLO nato a NAPOLI il 29/06/1955 avverso l'ordinanza del 02/02/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNA1:et-e-avviso-alle_partij . udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di Bologna, con l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta di restituzione nel termine formulata da POLIZZO PIETRO PAOLO, in riferimento alla sentenza della torte di appello di Bologna dell'Il giugno 2010. Propone ricorso personale l'imputato deducendo violazione di legge. Il ricorso è inammissibile poiché dopo la novella del 2017 l'impugnazione dinanzi a questa Corte deve essere sottoscritta da un difensore abilitato a esercitare il patrocinio dinanzi alla stessa e non più personalmente dall'imputato. Sicché il ricorso è inammissibile perché proposto da soggetto non legittimato. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 34969/2021 — snpen · Corte di Cassazione: udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di Bologna, con l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta di restituzione nel termine formulata da POLIZZO PIETRO PAOLO, in riferimento alla sentenza della torte di appello di Bologna dell'Il giugno 2010. Propone ricorso personale l'imputato deducendo violazione di legge. Il ricorso è inammissibile poiché dopo la novella del 2017 l'impugnazione dinanzi a questa Corte deve essere sottoscritta da un difensore abilitato a esercitare il patrocinio dinanzi alla stessa e non più personalmente dall'imputato. Sicché il ricorso è inammissibile perché proposto da soggetto non legittimato. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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impugnabilità della decisione di rinvio allegazioni insufficientemente motivate impugnazione di decisioni amministrative diritto di ottenere una decisione motivi di cassazione restituzione dei sussidi statali

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: POLIZZO PIETRO PAOLO nato a NAPOLI il 29/06/1955 avverso l'ordinanza del 02/02/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNA1:et-e-avviso-alle_partij . udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di Bologna, con l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta di restituzione nel termine formulata da POLIZZO PIETRO PAOLO, in riferimento alla sentenza della torte di appello di Bologna dell'Il giugno 2010. Propone ricorso personale l'imputato deducendo violazione di legge. Il ricorso è inammissibile poiché dopo la novella del 2017 l'impugnazione dinanzi a questa Corte deve essere sottoscritta da un difensore abilitato a esercitare il patrocinio dinanzi alla stessa e non più personalmente dall'imputato. Sicché il ricorso è inammissibile perché proposto da soggetto non legittimato. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 18/6/2021 Il Consigliere Estensore Il Presidente M