Criminal appeal dismissed as inadmissible due to lack of standing under new procedural law rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appellant's appeal inadmissible because he personally filed it after the new procedural law took effect, violating specific standing requirements. The appellant challenged the excessive sentence imposed by the Tribunal of Padova, but the court ruled that personal filing was prohibited under the updated legal framework. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the penalty fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.: An appeal filed personally by the accused against a judgment rendered under the new procedural law is inadmissible due to lack of standing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGGWARO ALBERTO nato a PIOVE DI SACCO il 17/09/1993 avverso la sentenza del 12/01/2021 del GIP TRIBUNALE di PADOVAdet-e-avvise-a-14e-partij udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Padova ha applicato ex art. 444 cod. proc.pen. a AGGWARO ALBERTO la pena ritenuta di giustizia in ordine ai reati a lui ascritti meglio precisati in rubrica. Ricorre personalmente l'imputato, chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato per eccessività della pena inflitta. Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente il quale ha proposto il ricorso personalmente, dopo l'entrata in vigore della novella e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen..
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 18/06/2021 Il Consigliere Esten