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Ordinanza — n. 34967/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming lack of leniency for robbery due to moral damage to victim.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34967/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Alessandro Pascale's appeal inadmissible regarding the denial of a statutory leniency for minor circumstances. The appellant argued that the lower court incorrectly valued moral damage to the victim, claiming the actual harm was negligible. The court rejected this, noting the violence involved a knife and a direct attempt to seize cash, justifying a penalty above the statutory minimum.

Regesto Legislator

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Art. 62, n. 4 cod. pen.; The court must evaluate the gravity of the act and the prejudice caused; a claim of minor circumstances is inadmissible when violence and moral harm are evident.

Parole chiave

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robbery statutory leniency moral damage inadmissible appeal penal code procedural dismissal criminal liability abbandono per lesioni personali

Disposizioni normative citate

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Art. 62, n. 4 cod. pen.
Il ricorso è inammissibile poiché manifestamente infondatola corte in ordine al diniego dell'attenuante comune prevista dall'art. 62 numero quattro cod.pen.
Art. 616 c.p.p.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c,p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c,p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PASCALE ALESSANDRO nato a ROMA il 16/07/1981 avverso la sentenza del 02/12/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di Roma con la sentenza impugnata parzialmente riformando la sentenza resa dal Tribunale di Roma il 29 luglio 2020 appellata da PASCALE ALESSANDRO ha confermato il giudizio di responsabilità dell'imputato in ordine ai reati di tentata estorsione aggravata e lesioni personali, revocando la pena accessoria applicata dal giudice di primo grado. Propone ricorso l'imputato deducendo: -Vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla mancata applicazione dell'attenuante del fatto di particolare tenuità previsto dall'articolo 62 numero quattro cod.pen. poiché la corte ha negato la detta attenuante sul rilievo che l'azione violenta aveva comportato non solo danni materiali, ma anche un pregiudizio all'integrità morale non modesto.

Il ricorrente osserva che la corte si è limitatmd una valutazione sommaria che non trova riscontro in punto di fatto poiché la persona offesa ha subito un pregiudizio irrisorio. La corte, inoltre, ha respinto l'istanza di riconoscimento dell'attenuante valorizzando voci di danno non contemplate dalla norma e in particolare il danno all'integrità morale della persona offesa. - Violazione di legge e vizio di motivazione poiché il tribunale non ha fornito adeguata motivazione sul trattamento sanzionatorio mentre avrebbe dovuto determinarlo nel minimo edittale.

Il ricorso è inammissibile poiché manifestamente infondatola corte in ordine al diniego dell'attenuante comune prevista dall'art. 62 numero quattro cod.pen. ha reso esaustiva e corretta motivazione evidenziando come l'azione dell'imputato, inizialmente diretta ad impossessarsi di una bottiglia di vino, si era successivamente indirizzata verso la somma contenuta nella cassa, sicchè non può ritenersi diretta a cagionare un danno modesto. Inoltre il delitto di rapina ha natura plurioffensiva e lnel caso di specieg la corte ha correttamente valorizzato la gravità della minaccia esercitata brandendo un coltello e il pregiudizio morale cagionato alle persone offese.

La pena è stata motivatamente determinata in misura superiore al minimo edittale in ragione della gravità della condotta , della pervicacia dimostrata dall'imputato e della sua negativa personalità. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c,p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 18/6/2021 Il Consigliere Estensore Il Pres i: e MARIA D • wp BORSELLINO a IN. 115 PAOL