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Ordinanza — n. 34966/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34966/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34966/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DILERNIA DOMENICO nato a CERIGNOLA il 06/11/1946 avverso la sentenza del 15/09/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Bari ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di riciclaggio e simulazione di reato già pronunciata dal Tribunale di Trani con sentenza 16 aprile 2018.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 34966/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266).

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione attenuazione della pena alleggerimento della pena procedura di revisione penale sanzione sostitutiva commutazione della pena

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DILERNIA DOMENICO nato a CERIGNOLA il 06/11/1946 avverso la sentenza del 15/09/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Bari ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di riciclaggio e simulazione di reato già pronunciata dal Tribunale di Trani con sentenza 16 aprile 2018.

2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, DI LERNIA Domenico, articolando i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla eccessività del trattamento sanzionatorio. Non sarebbe infatti stata determinata l'entità della riduzione per il tentativo, non vi sarebbe motivazione sul punto, non sarebbero state comunque valutate la personalità dell'autore e la complessiva entità del fatto.

3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. I profili riguardanti la risposta sanzionatoria e diniego delle circostanze attenuanti generiche risultano nel provvedimento impugnato essere sorretti da motivazione logica, congrua e coerente con il contenuto del fascicolo processuale valorizzando la Corte territoriale i numerosissimi precedenti dell'imputato e la reiterazione delle condotte in un periodo di tempo assai ristretto, dovendosi ribadire che il giudice può, ai fini della determinazione della pena e della valutazione delle circostanze attenuanti generiche, tenere conto di uno stesso elemento che abbia attitudine a influire su diversi aspetti della valutazione, ben potendo un dato polivalente essere utilizzato più volte sotto differenti profili per distinti fini senza che ciò comporti lesione del principio del "ne bis in idem" (cfr.

Sez. 2, Sent. n. 24995 del 14/05/2015 Rv. 264378) Nemmeno può ritenersi rilevante la mancata indicazione dell'entità della riduzione a titolo di tentativo in conseguenza della prossimità della risposta sanzionatoria ai valori minimi edittali e al mancato superamento dei valori medi (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596).

4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deci6 in Roma, il 18 giugno 2021 Il Consi Here esten