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Ordinanza — n. 34965/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34965/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34965/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALUCI GIOVANNI nato a GELA il 19/07/1950 avverso la sentenza del 02/12/2020 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; 4,0 E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di Caltanissetta con la sentenza impugnata ha confermato la sentenza resa il 12 giugno 2020 dal Tribunale di Gela che ha condannato SALUCI GIOVANNI alla pena di mesi sette di reclusione, con la concessione delle circostanze attenuanti generiche dichiarate equivalenti alla aggravante e alla recidiva contestata in ordine a due episodi di danneggiamento aggravato. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione dell'art. 69 cod.pen. per il mancato giudizio di prevalenza delle concesse circostanze attenuanti generiche rispetto all'aggravante e alla recidiva e illegittimità costituzionale dell'articolo 69 comma quarto cod.pen. nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva reiterata.

Regesto Legislator

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art. 69 cod.pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 34965/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione dell'art. 69 cod.pen. per il mancato giudizio di prevalenza delle concesse circostanze attenuanti generiche rispetto all'aggravante e alla recidiva e illegittimità costituzionale dell'articolo 69 comma quarto cod.pen. nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva reiterata.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione sanzioni penali revisione della sentenza penale sanzione disciplinare dell'avvocato sanzione sostitutiva precedenti penali gravi

Disposizioni normative citate

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art. 69 cod.pen
Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione dell'art. 69 cod.pen.
art. 616 c.p
269522 - 01 Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALUCI GIOVANNI nato a GELA il 19/07/1950 avverso la sentenza del 02/12/2020 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; 4,0

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di Caltanissetta con la sentenza impugnata ha confermato la sentenza resa il 12 giugno 2020 dal Tribunale di Gela che ha condannato SALUCI GIOVANNI alla pena di mesi sette di reclusione, con la concessione delle circostanze attenuanti generiche dichiarate equivalenti alla aggravante e alla recidiva contestata in ordine a due episodi di danneggiamento aggravato. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione dell'art. 69 cod.pen. per il mancato giudizio di prevalenza delle concesse circostanze attenuanti generiche rispetto all'aggravante e alla recidiva e illegittimità costituzionale dell'articolo 69 comma quarto cod.pen. nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva reiterata.

Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. Nel caso in esame la corte ha fornito adeguata ed esaustiva motivazione in ordine al diniego del giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche rispetto alla recidiva reiterata riconosciuta a carico dell'imputato, che risulta vietato per espressa disposizione di legge. Inoltre va ricordato che è già stata ritenuta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3, 25 e 27 Cost., dell'art. 69, comma quarto, cod. pen., nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla recidiva reiterata ex art. 99, comma quarto, cod. pen., in quanto tale deroga alla ordinaria disciplina del bilanciamento si riferisce ad una circostanza attenuante comune e la sua applicazione, quindi, non determina una manifesta sproporzione del trattamento sanzionatorio, ma si limita a valorizzare, in misura contenuta, la componente soggettiva del reato, qualificata dalla plurima ricaduta del reo in condotte trasgressive di precetti penalmente sanzionati. (Sez. 6, Sentenza n. 16487 del 23/03/2017 Ud. (dep. 31/03/2017 ) Rv. 269522 - 01 Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma,, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 18/06/2021 Il Consigliere