Ordinanza — n. 34964/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HAMDOUN AHMED nato il 24/02/1969 avverso la sentenza del 09/11/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Bologna ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di rapina già pronunciata dal Tribunale di Rimini con sentenza 7 novembre 2013.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 34964/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266).
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HAMDOUN AHMED nato il 24/02/1969 avverso la sentenza del 09/11/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Bologna ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di rapina già pronunciata dal Tribunale di Rimini con sentenza 7 novembre 2013.
2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, HAMDOUN Ahmed, articolando i seguenti motivi. 2.1. Vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione dell'attenuante del danno di lieve entità non prendendo in considerazione il giudice i rilievi della difesa.
3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Deve rilevarsi come le contestazioni contenute in sede di ricorso risultino ampiamente generiche non essendovi né contestazione di specifici passaggi motivazionali della sentenza impugnata né la specificazione di quali sarebbero state le doglianze non prese in considerazione dalla Corte territoriale. Per altro verso, il giudizio formulato nel provvedimento impugnato, seppure marcatamente sintetico, risulta coerente con la natura plurioffensiva del delitto di rapina e del danno da essa determinato.
4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso i Ronna, il 18 giugno 2021 Il Consigli re estensore Il Presir -nte (Vincenz9 Tutinelli) (Sergh Paola) -.7)-.-(