Ordinanza — n. 34963/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CERELLO ALFREDO nato a CAMPOBASSO il 08/02/1973 avverso la sentenza del 07/01/2021 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Campobasso ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di truffa e tentata violenza privata già pronunciata dal Tribunale di Campobasso con sentenza 26 febbraio 2019.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 34963/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266).
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CERELLO ALFREDO nato a CAMPOBASSO il 08/02/1973 avverso la sentenza del 07/01/2021 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Campobasso ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di truffa e tentata violenza privata già pronunciata dal Tribunale di Campobasso con sentenza 26 febbraio 2019.
2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, CERELLO Alfredo, articolando i seguenti motivi. 2.1. Erronea applicazione dell'art. 99, comma 41cod. pen.i in relazione all'art.106 cod. pen.i {dell'art.
47. comma 12/ ordinamento penitenziario ed erronea determinazione della penaSeguito del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Secondo il ricorrente, l'estinzione delle precedenti condanne per esito positivo dell'affidamento in prova non avrebbe permesso l'applicazione della recidiva. Di conseguenza, la Corte, venuta meno la recidiva, non avrebbe potuto svolgere un giudizio di equivalenza delle circostanze attenuanti generiche e avrebbe dovuto ridurre la pena.
3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. In particolare, risulta che, da una parte, in sede di appello non era stata contestata la sussistenza della recidiva come desumibile dalla prospettazione dei motivi contenuta nel relativo provvedimento sul punto non gravato da ricorso. Inoltre, la motivazione del provvedimento impugnato risulta far riferimento per lo meno alle condanne precedenti al 2008, idonee a fondare il giudizio di sussistenza di una recidiva qualificata.
4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18 giugno 2021 Il Consiglier estens