Ordinanza — n. 34962/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GIORGI RICCARDO nato a SARZANA il 26/02/1954 GIORGI NICOLA nato a LA SPEZIA il 11/10/1978 avverso la sentenza del 03/07/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Firenze ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità degli odierni ricorrenti in ordine a fattispecie di truffa già pronunciata dal Tribunale di Firenze con sentenza 7 giugno 2018.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 34962/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi e, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che si determina equitativamente in € 3000,00. 4.1. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266).
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GIORGI RICCARDO nato a SARZANA il 26/02/1954 GIORGI NICOLA nato a LA SPEZIA il 11/10/1978 avverso la sentenza del 03/07/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Firenze ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità degli odierni ricorrenti in ordine a fattispecie di truffa già pronunciata dal Tribunale di Firenze con sentenza 7 giugno 2018.
2. Propongono ricorso per cassazione avverso tale provvedimento gli imputati, GIORGI Riccardo e GIORGI Nicola, articolando i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'ordinanza sull'acquisizione documentale emessa in primo grado essendo stata acquisita una serie di documenti "in blocco" allegati alla querela senza alcuna motivazione sul punto. Risulterebbe infatti irrilevante la motivazione della Corte di appello che ha affermato l'ammissibilità della produzione e la conseguente acquisizione ai fini della decisione. 2.2.
Mancanza della motivazione in relazione alla dichiarata penale responsabilità in conseguenza della necessità di accertare chi abbia falsificato i documenti pacificamente utilizzati dagli imputati dovendosi ritenere che la responsabilità degli artifizi e raggiri ricada esclusivamente su chi aveva commesso la falsificazione 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il primo motivo di ricorso risulta inammissibile in quanto di fatto generico. Infatti, non vi è una nemmeno effettiva indicazione dei documenti di cui si contrasta l'acquisizione e dei motivi per cui questi (che pacificamente riguardavano rapporti negoziali fra le parti) non avrebbero dovuto essere acquisiti 3.2.
Il secondo motivo di ricorso, articolato in fatto, è inammissibile in quanto proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità rimanendo al di fuori dei poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (sez. 6, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio, Rv. 234559; sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, Rv. 253099). Va al proposito ricordato che, per consolidato orientamento espresso nella presente sede, il giudizio di legittimità non si costruisce sull'esame delle possibilità rappresentative, anche plausibili, del fatto, ma sull'opzione del fatto come recepita dal giudice di merito, nel senso che il controllo sulla corretta applicazione dei canoni logici e normativi che presidiano l'attribuzione del fatto all'imputato passa necessariamente attraverso l'analisi dello sviluppo motivazionale della decisione impugnata e della sua interna coerenza logico giuridica, non essendo possibile compiere in sede di legittimità «nuove» attribuzioni di significato o realizzare una diversa lettura dei medesimi dati dimostrativi e ciò anche nei casi in cui si ritenga preferibile una diversa lettura, maggiormente esplicativa, del tema probatorio (si veda, ex multis, Sez.
VI n. 11194 del 8.3.2012, Lupo, Rv 252178). Nel caso in esame le deduzioni operate dal ricorrente non individuano un effettivo vizio motivazionale, posto che la valutazione realizzata in sede di merito non omette alcuno dei dati informativi rilevanti, né risulta formulata in modo contraddittorio o parcellizzante dovendosi ritenere correttamente valorizzata la ricostruzione fattuale e documentale da cui risulta che gli imputati abbiano-sulla base di false prospettazioni- convinto le persone offese ad affidare beni di cospicuo valore ad una entità giuridica /rivelatasi inesistente e che ha fatto sparire i beni consegnati: si tratta di elementi legittimamente valutati alla stregua di consolidate massime di esperienza Deve quindi darsi atto del fatto che l'iter argonnentativo del provvedimento impugnato appare esente da vizi, fondandosi esso su di una compiuta e logica analisi critica degli elementi in atti e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo; di conseguenza, appare dotata di adeguata plausibilità logica e giuridica l'attribuzione a detti elementi del requisito della univocità, in quanto conducenti all'affermazione della sussistenza della gravità indiziaria in ragione di una valutazione globale e completa in ordine a tutti gli elementi rilevanti del giudizio, scevra da errori nell'applicazione delle regole della logica e nella articolazione del giudizio in quanto condotta sulla base di una corretta attribuzione di significato dimostrativo agli elementi valorizzati nell'ambito del percorso seguito tenendo conto l'assenza di incompatibilità di detto significato con specifici atti del procedimento indicati ed allegati in sede di ricorso.
4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi e, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che si determina equitativamente in € 3000,00. 4.1. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, i