Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds and failure to address appellate court's reasoning on possession.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court erred in finding the appellant responsible for the crime of receiving stolen goods, claiming he was merely a temporary holder of the items. The court rejected these claims, noting the appellant failed to present new facts and simply reiterated previous arguments without addressing the appellate court's comprehensive reasoning regarding the vehicle's value and the illicit nature of the other items found on him.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is generic and manifestly unfounded, particularly when the appellant fails to confront the exhaustive reasoning of the court of appeal or presents arguments already formulated in the act of complaint without new evidence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANDRELLI ROBERTO nato a VIAREGGIO il 06/04/1965 avverso la sentenza del 29/09/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di Firenze con la sentenza impugnata ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Lucca il 7 marzo 2013 che ha dichiarato la responsabilità di SANDRELLI ROBERTO in ordine a diversi reati di ricettazione. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo: -vizio di motivazione in ordine all'elemento materiale del reato di ricettazione poiché la corte non ha considerato che l'imputato era un mero detentore occasionale dei beni oggetto del delitto, avendone una disponibilità solo momentanea. La corte ha respinto tale ricostruzione, osservando che non era stata prospettata nel corso del giudizio di primo grado dall'imputato ma, così facendo, omette di accertare la sussistenza in punto di fatto dell'elemento materiale del reato. -Violazione dell'articolo 648 capoverso codice penale e vizio di motivazione poiché la corte ha ritenuto che l'autocarro, in ragione delle sue dimensioni, non potesse essere di valore modesto, ma non ha considerato la vetustà del veicolo e il suo effettivo valore di mercato.
Quanto ai beni contestati ai capi BeCeD della imputazione - le targhe , gli assegni e la tessera sanitaria - la violazione di legge è riscontrabile laddove la lieve entità viene esclusa sulla base della presunta destinazione dei beni a fini illeciti. Il ricorso è inammissibile perché generico e manifestamente infondato in quanto la corte di appello ha reso adeguata motivazione sui punti evidenziati dal ricorrente, richiamando e facendo corretta applicazione della giurisprudenza di legittimità in tema. Di contro il ricorrente si limita a reiterare le censure già formulate con l'atto di gravame, senza confrontarsi con le esaustive risposte fornite dalla corte.
In particolare è stato correttamente sottolineato che l'imputato fu sorpreso alla guida del veicolo provento di furto, consumato appena un mese prima, al cui interno sono state rinvenute due targhe di provenienza furtiva; ill Sandrelli non ha fornito alcuna giustificazione in ordine al possesso del veicolo e degli altri beni rinvenuti, sicché l'ipotesi della detenzione solo momentanea del furgone rimane una congettura difensiva estranea al processo. Corrette ed esaustive anche le motivazioni poste a sostegno del diniego dell'attenuante del fatto di particolare tenuità, in ragione del valore non modesto del veicolo - che è stato oggetto di generica contestazione da parte della difesa -;e della evidente destinazione a fini illeciti degli altri beni - targhe, assegni, tessera sanitaria - di provenienza furtiva rinvenuti nella disponibilità delrinnputato.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 18/06/2021 Il Consigliere Estensore Il