Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to genericity and lack of new factual elements regarding generic mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the Court of Appeal failed to provide specific reasoning for denying generic mitigating circumstances. The court rejected this claim, noting that the lower court adequately explained why no positive aspects of the defendant's conduct warranted leniency and that no new facts were presented to challenge the original decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is manifestly unfounded because the lower court provided adequate reasoning on the denial of mitigating circumstances and the appellant fails to introduce new factual elements to justify the genericity of the challenge.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BALDINI ALESSANDRO nato a BAGNO A RIPOLI il 01/10/1961 avverso la sentenza del 10/11/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; $,
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di Firenze con la sentenza impugnata ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Firenze 16 ottobre 2015 che ha affermato la responsabilità di BALDINI ALESSANDRO in ordine al delitto di ricettazione . Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo mancanza di motivazione e violazione di legge in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, che non è stato oggetto di alcuna motivazione. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato in quanto la corte di appello ha reso adeguata motivazione sul punto, evidenziando che nel caso di specie non è dato ravvisare nella condotta dell'imputato alcun aspetto che possa essere positivamente apprezzato.
Né peraltro con il ricorso viene valorizzato un qualche elemento di fatto che sia stato trascurato dalla sentenza, sicché l'impugnazione incorre nel vizio di genericità. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma„ che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 18/06/2021 Il Consig