Cassation appeal dismissed for reiterating rejected appeal grounds regarding subjective element and recidiva in fraud case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Marcello Verdianni's appeal inadmissible because it merely reiterated arguments already rejected by the Court of Appeal of Florence. The lower court had correctly established the subjective element of the crime based on the universal rules governing negotiable instruments and found the defendant's criminal record sufficient for recidiva. Consequently, the appeal was dismissed, and the defendant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 648 cod. pen.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it reiterates grounds already rejected by the territorial court with correct legal reasoning, and the court must assess the defendant's fault in raising such inadmissible grounds to determine the fine.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VERDIANI MARCELLO nato a SUVERETO il 14/06/1963 avverso la sentenza del 14/12/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di Firenze con la sentenza impugnata ha confermato la sentenza resa il 22 luglio 2016 dal Tribunale di Grosseto che ha dichiarato VERDIANI MARCELLO colpevole dei reati di ricettazione e truffa meglio descritti nel capo di imputazione, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo: - violazione dell'articolo 648 cod.pen. per insussistenza dell'elemento soggettivo poiché la corte ha affermato la responsabilità dell'imputato sulla base della constatazione del possesso del bene provento di furto, senza adeguatamente dimostrare la consapevolezza della provenienza delittuosa del bene. -Mancanza di motivazione in relazione all'applicazione della recidiva.
Il ricorso è inammissibile perché il ricorrente reitera i motivi di appello che sono stati respinti dalla corte territoriale con argomentazioni corrette in punto di diritto di diritto e non manifestamente illogiche. In relazione all'elemento soggettivo la corte ha evidenziato che l'imputato ha ricevuto un assegno rubato al legittimo titolare e, in considerazione delle regole che presiedono alla circolazione dei titoli di credito, che sono universalmente note, ha osservato che non può dubitarsi circa la consapevolezza dell'imputato della provenienza illecita del titolo, considerato che il predetto non ha fornito alcuna giustificazione in merito alla ricezione dello stesso.
Così facendo la corte ha fatto corretta applicazione dei criteri dei principi formulati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di ricettazione di titoli di credito. Anche la motivazione in ordine al riconoscimento della recidiva è corretta ed esaustiva poiché la corte ha sottolineato che l'imputato ha un certificato penale particolarmente corposo (ben 14 pagine ) e ha commesso una serie ininterrotta di reati che dimostrano la sua pericolosità sociale che lo rende meritevole di un aggravio di pena. Trattasi di motivazione corretta ed esaustiva che si presenta del tutto immune dalle censure difensive.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 18/06/2021 Il Consigliere Estensore Il Presente MARIA DA IELA BORSELLINO S ERG V: