Italian Court dismisses appeal on robbery charges, rejecting arguments regarding aggravating circumstances and voluntary desistance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Marco Miraglia's appeal against the Second Instance Court's conviction inadmissible. Miraglia argued that the 'multiple persons' aggravating circumstance for robbery was not met because the victim only noticed his accomplice during the escape, and that he voluntarily desisted when realizing the victim was still clinging to the car. The court rejected these claims, ruling that the aggravating circumstance relies on the objective presence of multiple people rather than the victim's perception, and that the crime was nearly completed, negating voluntary desistance.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; In robbery cases, the 'multiple persons' aggravating circumstance requires the simultaneous objective presence of at least two individuals, regardless of the victim's awareness, and voluntary desistance is not established if the criminal act was substantially completed.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIRAGLIA MARCO nato a GIARRE il 29/11/1994 avverso la sentenza del 20/11/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di Catania con la sentenza impugnata ha confermato la sentenza resa dal GUP del Tribunale di Catania il 9 novembre 2015 che ha affermato la responsabilità di MIRAGLIA MARCO in ordine ai reati di tentata rapina aggravata in concorso, lesioni personali e furto aggravato. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo: -violazione di legge e vizio di motivazione in ragione della mancata esclusione della aggravante delle più persone riunite in relazione al delitto di rapina, in quanto la persona offesa si era avvedutq_deila presenza dell'altro soggetto dopo il tentativo di sottrazione dell'autovettura, soltanto nel momento in cui interveniva per agevolare la fuga di Miraglia, dopo avere atteso a distanza a bordo di un ciclomotore, sicché nessun maggior effetto intimidatorio veniva determinato sulla persona offesa per la presenza del secondo complice. -Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'articolo 56,comma tre 62 bis e 133 codice penale poiché la corte ha disatteso le censure relative al mancato riconoscimento della diminuzione per il tentativo nella sua massima estensione, sul rilievo che l'imputato appena si è accorto che la persona offesa era rimasto aggrappato, all'autovettura si è fermato, così dando luogo ad un'ipotesi di desistenza volontaria.
Anche in ordine all'entità della pena e al diniego delle attenuanti generiche la corte ha omesso di indicare i motivi a sostegno. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato,poiché la corte di appello ha reso adeguata motivazione sui punti evidenziati dal ricorrente richiamando e facendo corretta applicazione della giurisprudenza di legittimità in tema. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Anche recentemente è stato ribadito che in tema di rapina, la circostanza aggravante speciale delle più persone riunite richiede la simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo ed al momento di realizzazione della violenza o della minaccia, non rilevando che la persona offesa abbia percepito o meno la presenza anche di un secondo soggetto poiché la "ratio" dell'aggravamento non deriva necessariamente dalla maggiore costrizione esercitata simultaneamente sulla vittima, ma piuttosto dalla maggiore potenzialità criminosa correlata all'oggettiva compresenza di più persone nel luogo del delitto. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto che la configurabilità della circostanza aggravante non potesse essere esclusa per il fatto che la condotta minacciosa e violenta fosse stata materialmente realizzata da una sola persona, mentre il complice si trovava a brevissima distanza a svolgere il ruolo di "palo"). (Sez. 2 - , Sentenza n. 10695 del 30/10/2019 Ud. (dep. 27/03/2020) Rv. 278521 - 01 Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato e generico poiché la corte ha escluso la sussistenza della desistenza volontaria e ha ritenuto congrua una riduzione contenuta per la fattispecie tentata, poiché l'azione delittuosa era stata portata quasi a compimento.
La corte inoltre ha ritenuto corretta e condiviso la motivazione del primo giudice che,sulla scorta dei criteri previsti dall'articolo 133 codice penale , ha valorizzato la modalità e circostanze del fatto e la particolare spregiudicatezza e pericolosità della condotta, nonché i gravi precedenti dell'imputato. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 18/06/2021 Il Consig