Italian Supreme Court dismisses appeal on recidivism and generic mitigating circumstances due to procedural defects and flawed reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the conviction for receiving counterfeit goods lacked subjective intent and that the denial of generic mitigating circumstances was based on apparent reasoning. The court rejected these claims, noting the failure to properly deduce the lack of a prerequisite crime and the manifestly unfounded nature of the second argument regarding mitigating factors.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 648 cod. pen.; Art. 546 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds were not properly deduced in the appeal judgment or if the denial of mitigating circumstances is based on a manifestly unfounded assessment of the defendant's specific history.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SECK MODOU nato a TOUBA( SENEGAL) il 02/01/1976 avverso la sentenza del 22/10/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di Firenze con la sentenza impugnata , parzialmente riformando la sentenza resa il 14 novembre 2012 dal Tribunale di Livorno, ha confermato il giudizio di responsabilità di SECK MODOU in ordine al delitto di ricettazione di capi d'abbigliamento recanti marchi contraffatti e ha rideterminato la pena inflitta. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo: - Violazione dell'articolo 648 cod.pen. Per insussistenza dell'elemento soggettivo poiché la condotta dell'imputato dovrebbe essere qualificata come incauto acquisto. - Violazione dell'articolo 546 codice procedura penale e vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, fondato su una motivazione apparente.
Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo di ricorso non è stato dedotto con i motivi di appello con cui si lamentava l'insussistenza del reato di ricettazione per assenza del reato presupposto caratterizzato dal falso grossolano. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, poiché la corte ha correttamente motivato il diniego delle attenuanti generiche, valorizzando i precedenti specifici dell'imputato e l'assenza di ragioni che giustificano a concessione delle dette attenuanti Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 18/06/2021 Il Consigliere Estensore Il