Italian Court dismisses appeal against settlement sentence for money laundering, citing inadmissibility of penalty complaints.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Fabio Privitera's appeal inadmissible regarding a penalty reduction in a criminal settlement. Privitera argued for a review of the sanction and claimed the statute of limitations for a separate offense had expired, but the appellate court had already explained its reasoning. The court ruled that complaints about the specific amount of the penalty are inadmissible in settlement cases unless they prove the sanction was illegal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: In appeals based on criminal settlements, complaints regarding the determination of the penalty are inadmissible unless they demonstrate the sanction was legally void.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PRIVITERA FABIO nato a ACIREALE il 20/01/1993 avverso la sentenza del 10/12/2020 della CORTE APPELLO di CATANIA IcLato--awiscralte-parTe, udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di Catania con la sentenza impugnata in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale di Catania il 21 ottobre 2013, sull'accordo delle parti ai sensi degli articoli 599 bis codice procedura penale, ha confermato l'affermazione di responsabilità di PRIVITERA FABIO in ordine al reato di riciclaggio, riducendo la pena già inflitta. Propone ricorso l'imputato deducendo: vizio di motivazione con riferimento alla determinazione del trattamento sanzionatorio e in relazione alla omessa motivazione in ordine alla dichiarazione di intervenuta prescrizione del reato di soppressione di targhe contestato al capo B della rubrica.
Il ricorso deve essere trattato nella forma «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta avverso una sentenza pronunciata ex art. 599-bis cod. proc. pen.. In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. solo ove deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge. (Fattispecie relativa a ricorso, dichiarato inammissibile, con cui si lamentava l'applicazione di una pena pecuniaria che, seppure non legittimamente stabilita in quanto contrastante con il divieto di "reformatio in pejus", rivestiva comunque natura legale). (Sez. 2 -' Sentenza n. 22002 del 10/04/2019 Ud. (dep. 20/05/2019) Rv. 276102 — 01) Tenuto presente che la sentenza è frutto dell'accordo tra le parti, i motivi di ricorso sulla determinazione del trattamento sanzionatorio sono inammissibili.
Il motivo relativo al reato dichiarato estinto per prescrizione è manifestamente infondato poiché la corte ha spiegato le ragioni per cui nelle more del giudizio è maturato il termine di prescrizione del reato e non sussiste la prova evidente e manifesta della insussistenza del fatto contestato. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 18/06/2021 Il Consigliere Estensore MARIA DANIELA RSELLINO Il Pr