Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of new evidence and factual re-evaluation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Davide La Manna inadmissible, ordering him to pay court costs. The appellant argued that the lower court failed to reclassify the crime as theft and misinterpreted the victim's resistance as violence. The court rejected this, stating that the appeal lacked new evidence and improperly attempted to re-evaluate the factual findings of the trial court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609, 616 c.p.p.; The Court of Cassation cannot re-evaluate factual findings or substitute its own reconstruction of events, limiting its review to the logical and legal coherence of the lower court's reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LA MANNA DAVIDE nato a ADRANO il 15/01/1990 avverso la sentenza del 23/09/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Catania ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di rapina e lesioni già pronunciata dal Tribunale di Catania con sentenza 21 marzo 2014.
2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, LA MANNA Davide, articolando i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla dichiarata penale responsabilità e alla mancata riqualificazione del fatto in termini di furto in quanto la condotta non era finalizzata né a ottenere la disponibilità del bene né a ottenere l'impunità per la propria condotta. Infatti, il ricorrente, afferrata la collanina, avrebbe trovato la naturale ed istintiva resistenza della vittima e non avrebbe adoperato alcun tipo di violenza alla persona. Inoltre, la vittima non sarebbe caduta al suolo come sostiene la Corte d'appello ma avrebbe tentato di proteggere il proprio bene.
3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Sussiste infatti sul punto una motivazione logica, adeguata e congrua con cui il ricorrente di fatto nemmeno si confronta. La Corte d'appello ha descritto una palese violenza alla persona evidenziando come il La Manna, "dopo aver subdolamente avvicinato la vittima, (...) la afferrava per il collo e - per vincere la resistenza e strappare la collanina - faceva rovinare al suolo l'anziana donna e la trascinava a terra fuori di casa, cagionando le lesioni in più parti del corpo". Risulta palese sul punto la logicità della motivazione della Corte territoriale e la coerenza della stessa con la ricostruzione offerta.
Il ricorrente si limita a contestare la veridicità della ricostruzione senza indicare alcun elemento istruttorio dissonante con quanto affermato dalla Corte medesima e senza allegare atti per poter verificare la inattendibilità della ricostruzione medesima. Il ricorso, articolato in fatto, è quindi inammissibile in quanto proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità rimanendo al di fuori dei poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (sez. 6, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio, Rv. 234559; sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, Rv. 253099).
Va al proposito ricordato che, per consolidato orientamento espresso nella presente sede, il giudizio di legittimità non si costruisce sull'esame delle possibilità rappresentative, anche plausibili, del fatto, ma sull'opzione del fatto come recepita dal giudice di merito, nel senso che il controllo sulla corretta applicazione dei canoni logici e normativi che presidiano l'attribuzione del fatto all'imputato passa necessariamente attraverso l'analisi dello sviluppo motivazionale della decisione impugnata e della sua interna coerenza logico giuridica, non essendo possibile compiere in sede di legittimità «nuove» attribuzioni di significato o realizzare una diversa lettura dei medesimi dati dimostrativi e ciò anche nei casi in cui si ritenga preferibile una diversa lettura, maggiormente esplicativa, del tema probatorio (si veda, ex multis, Sez.
VI n. 11194 del 8.3.2012, Lupo, Rv 252178). Nel caso in esame le deduzioni operate dal ricorrente non individuano un effettivo vizio motivazionale, posto che la valutazione realizzata in sede di merito non omette alcuno dei dati informativi rilevanti, né risulta formulata in modo contraddittorio o parcellizzante. Deve quindi darsi atto del fatto che l'iter argomentativo del provvedimento impugnato appare esente da vizi, fondandosi esso su di una compiuta e logica analisi critica degli elementi in atti e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo; di conseguenza, appare dotata di adeguata plausibilità logica e giuridica l'attribuzione a detti elementi del requisito della univocità, in quanto conducenti all'affermazione della sussistenza cilella gravità indiziaria in ragione di una valutazione globale e completa in ordine a tutti gli elementi rilevanti del giudizio, scevra da errori nell'applicazione delle regole della logica e nella articolazione del giudizio in quanto condotta suda base di una corretta attribuzione di significato dimostrativo agli elementi valorizzati nell'ambito del percorso seguito tenendo conto l'assenza di incompatibilità di detto significato con specifici atti del procedimento indicati ed allegati in sede di ricorso.
4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3000,00. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso/h Ro