Criminal appeal dismissed as inadmissible due to lack of standing and failure to state grounds under Italian procedural law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible because the appellant lacked standing to file the petition personally after the relevant legislative reform took effect. The appellant failed to cite any grounds for the appeal and submitted the request without proper legal representation, violating specific procedural requirements. Consequently, the court ruled the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine to the penalty fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.: An appeal filed personally by an accused after the entry into force of the reform is inadmissible for lack of standing and failure to state grounds.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: WESSITCHEN PANGOP FERNAND GEMAELLE nato a YAOUNDE( CAMERUN) il 21/05/1971 avverso la sentenza del 11/01/2021 del GIP TRIBUNALE di TORINOjo avvtDralte-p—a-r-t-0 — udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Con il provvedimento impugnato, il tribunale di Torino ha applicato ex articolo 444 cod. proc.pen. a WESSITCHEN PANGOP FERNAND GEMAELLE la pena ritenuta di giustizia per i reati a lui ascritti. Ricorre l'imputato personalmente, chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato. Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente il quale ha proposto il ricorso personalmente, dopo l'entrata in vigore della novella e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. e senza neppure indicare i motivi.
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 18/06/2021 Il Consigliere Estensore MARIA DANIELA BO S LINO Il Pre ente SERGI PAOLA DEPO