Cassation appeal dismissed for generic grounds regarding witness credibility under Italian Criminal Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the applicant's complaint regarding witness credibility was excessively generic and failed to specify legal or factual grounds. The lower court had convicted the defendant based solely on the victim's uncorroborated accusation, which the applicant challenged without citing specific violations of the Criminal Procedure Code. The court ruled that such vague arguments prevent the exercise of judicial review and do not constitute a valid ground for cassation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 c.p.p.; Art. 192 c.p.p.: A cassation appeal must be specific and cannot rely on generic allegations of insufficient evidence or witness credibility unless the defect is clearly identified in the reasoning of the contested decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEONE GIUSEPPE nato a ERICE il 20/08/1996 avverso la sentenza del 29/10/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di Palermo con la sentenza impugnata ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Trapani il 9/1/2018 che ha dichiarato la responsabilità di LEONE GIUSEPPE in ordine al reato di danneggiamento. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo: -violazione dell'art. 192 cod. proc.pen. poiché il giudizio di colpevolezza si basa su indizi inadeguati a supportare l'affermazione di responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio. Il ricorso e' inammissibile perché estremamente generico. L'art. 606 c.p.p. elenca una serie tassativa di motivi di ricorso.
Il ricorrente deve quindi prospettare una specifica doglianza in ordine alle argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata e non limitarsi a dedurne, come nel caso in esame, genericamente l'infondatezza. In tema di ricorso per cassazione, le doglianze relative alla violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. riguardanti l'attendibilità dei testimoni dell'accusa, non essendo l'inosservanza di detta norma prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, non possono essere dedotte con il motivo di violazione di legge di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ma soltanto nei limiti indicati dalla lett.
e) della medesima norma, ossia come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti specificamente indicati nei motivi di gravame. (Sez. 1, n. 42207 del 20/10/2016 - dep. 15/09/2017, Pecorelli e altro, Rv. 27129401) L'atto di ricorso deve essere autosufficiente, nel senso che deve contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (vedi fra le tante:Cass. 19 dicembre 2006, n. 21858;
Cass. Sez. 30 n. 16851/10). È quindi inammissibile il ricorso per cassazione quando, come nel caso in esame, gli argomenti esposti siano assolutamente generici, non individuando le ragioni in fatto o in diritto per cui la sentenza impugnata sarebbe censurabile e, pertanto, impedendo l'esercizio del controllo di legittimità sulla stessa. Sono manifestamente insussistenti, del resto, i vizi di motivazione pur genericamente denunciati, perché la Corte territoriale ha fondato il giudizio di colpevolezza sulla denunzia sporta dalla persona offesa, prova da sola sufficiente ad affermare la respsonabilità del Leone.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 18/06/2021 Il Consigliere Estensore Il Pr . 9 ente MARIA DANIELA BORSELL