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Ordinanza — n. 34952/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34952/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34952/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KEUBOU TAYOYEM JUDE LOIC nato il 28/05/1996 avverso la sentenza del 03/02/2021 del GIP TRIBUNALE di PADOVA CCItato a_vvis_o _al le_pa7ti—..;) udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; E IN DIRITTO Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Padova ha applicato ex art. 444 cod. proc.pen. a KEUBOU TAYOYEM la pena ritenuta di giustizia in ordine ai reati di tentata rapina falso e furto meglio precisati in rubrica. Ricorre KEOBOU TAYOYEM personalmente, chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato. Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente il quale ha proposto il ricorso personalmente, dopo l'entrata in vigore della novella e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen..

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc.pen; Ordinanza — n. 34952/2021 — snpen · Corte di Cassazione: All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. peri., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.

Parole chiave

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difesa penale legittima difesa legittimazione ad agire legittimazione a ricorrere difetto di legittimazione del ministero pubblico difesa obbligatoria

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc.pen
E IN DIRITTO Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Padova ha applicato ex art. 444 cod. proc.pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KEUBOU TAYOYEM JUDE LOIC nato il 28/05/1996 avverso la sentenza del 03/02/2021 del GIP TRIBUNALE di PADOVA CCItato a_vvis_o _al le_pa7ti—..;) udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Padova ha applicato ex art. 444 cod. proc.pen. a KEUBOU TAYOYEM la pena ritenuta di giustizia in ordine ai reati di tentata rapina falso e furto meglio precisati in rubrica. Ricorre KEOBOU TAYOYEM personalmente, chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato. Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente il quale ha proposto il ricorso personalmente, dopo l'entrata in vigore della novella e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen..

All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. peri., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 18/06/2021 Il Consigliere Estensore Il Presidente