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Ordinanza — n. 34951/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34951/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34951/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FARRIS STEFANO nato a IGLESIAS il 07/06/1990 avverso la sentenza del 17/09/2020 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DAN1ELA BORSELLINO; A E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di Cagliari con la sentenza impugnata ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Cagliari il 5/3/2019 che ha dichiarato la responsabilità di FARRIS STEFANO in ordine al reato di ricettazione di un cellulare. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo: -vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato poiché non è stato dato credito alla versione offerta dall'imputato e confermata dalla moglie del coimputato deceduto, Zonca Paola, di avere rinvenuto casualmente per terra il cellulare; allo stesso modo la corte ha affermato in modo congetturale che è inverosimile che il ladro abbia perso il cellulare dopo averlo sottratto.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 34951/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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uso del telefono cellulare alla guida reati contro la sfera personale riservata abuso di impianti di telecomunicazioni indagine per furto prove acquisite illegalmente furto di dati

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FARRIS STEFANO nato a IGLESIAS il 07/06/1990 avverso la sentenza del 17/09/2020 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DAN1ELA BORSELLINO; A

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di Cagliari con la sentenza impugnata ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Cagliari il 5/3/2019 che ha dichiarato la responsabilità di FARRIS STEFANO in ordine al reato di ricettazione di un cellulare. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo: -vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato poiché non è stato dato credito alla versione offerta dall'imputato e confermata dalla moglie del coimputato deceduto, Zonca Paola, di avere rinvenuto casualmente per terra il cellulare; allo stesso modo la corte ha affermato in modo congetturale che è inverosimile che il ladro abbia perso il cellulare dopo averlo sottratto.

Il ricorso è inammissibile perché reitera le censure già formulate con l'atto di appello in ordine alla responsabilità dell'imputato e mira a riproporre una diversa ricostruzione della vicenda, che la corte non ha ritenuto verosimile, in forza di argomentazioni non manifestamente illogiche. La corte peraltro ha osservato che la versione den'imputato in ordine al rinvenimento casuale del cellulare il 13 aprile ha trovato radicale smentita nell'accertato utilizzo del telefono da parte dell'imputato già da epoca precedente e il ricorrente non si confronta con questa motivazione, così incorrendo nel vizio di genericità.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 18/06/2021 Il Consigliere Estensore Il Pres.dente MARIA DANI, BORSELLINO SERGI9 DPAOLA , . L 2 2