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Ordinanza — n. 34950/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34950/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34950/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANDRELLI ROBERTO nato a VIAREGGIO il 06/04/1965 avverso la sentenza del 15/10/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di Firenze con la sentenza impugnata parzialmente riformando la sentenza del tribunale di Lucca del 20 giugno 2016, ha confermato la responsabilità di SANDRELLI ROBERTO in ordine ai reati di ricettazione di una tessera sanitaria e di una tessera Poste pay compendio di furto. Propone ricorso l'imputato deducendo -vizio di motivazione laddove ha ritenuto penalmente rilevante la detenzione temporanea dei beni, rinvenuti nella disponibilità dell'imputato; -violazione dell'articolo 133 cod.pen. e vizio di motivazione in ordine al rigetto della richiesta di riduzione della pena Il ricorso è inammissibile.

Regesto Legislator

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articolo 133 cod.pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 34950/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Propone ricorso l'imputato deducendo -vizio di motivazione laddove ha ritenuto penalmente rilevante la detenzione temporanea dei beni, rinvenuti nella disponibilità dell'imputato; -violazione dell'articolo 133 cod.pen. e vizio di motivazione in ordine al rigetto della richiesta di riduzione della pena Il ricorso è inammissibile.

Parole chiave

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ricettazione ricompensa sanzioni pecuniarie risarcimento per atto illecito altri reati divieto di accettare regali

Disposizioni normative citate

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articolo 133 cod.pen
Propone ricorso l'imputato deducendo -vizio di motivazione laddove ha ritenuto penalmente rilevante la detenzione temporanea dei beni, rinvenuti nella disponibilità dell'imputato; -violazione dell'articolo 133 cod.pen.
art. 616 c.p
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANDRELLI ROBERTO nato a VIAREGGIO il 06/04/1965 avverso la sentenza del 15/10/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di Firenze con la sentenza impugnata parzialmente riformando la sentenza del tribunale di Lucca del 20 giugno 2016, ha confermato la responsabilità di SANDRELLI ROBERTO in ordine ai reati di ricettazione di una tessera sanitaria e di una tessera Poste pay compendio di furto. Propone ricorso l'imputato deducendo -vizio di motivazione laddove ha ritenuto penalmente rilevante la detenzione temporanea dei beni, rinvenuti nella disponibilità dell'imputato; -violazione dell'articolo 133 cod.pen. e vizio di motivazione in ordine al rigetto della richiesta di riduzione della pena Il ricorso è inammissibile.

Il primo motivo di ricorso è generico e manifestamente infondato poiché non si confronta adeguatamente con le motivazioni della corte, la quale ha confermato il giudizio di responsabilità a carico dell'imputato il quale deteneva nel proprio portafoglio documenti personali intestati ad altri e non ha neppure dedotto o allegato che gli stessi fossero da lui detenuti solo temporaneamente, né in alcun modo ne ha giustificato il possesso. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato poiché la corte ha reso al riguardo adeguata motivazione, rilevando come la pena inflitta e stabilita entro i valori medi si palesa congrua rispetto alle modalità del fatto, considerato che è stata già riconosciuta in favore dell'imputato l'attenuante speciale del fatto di particolare tenuità, nonostante i suoi precedenti penali .

All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 18/6/2021 Il Consigliere Estensore Il Pre