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Ordinanza — n. 34949/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34949/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34949/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIELE MAURIZIO nato a TORINO il 24/09/1967 avverso la sentenza del 15/10/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di Torino con la sentenza impugnata ha confermato la sentenza resa il 13 giugno 2019 dal GUP del Tribunale di Torino che ha dichiarato MIELE MAURIZIO responsabile dei reati di riciclaggio e soppressione di targhe, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo: -vizio di motivazione in ordine alla prova della provenienza illecita dell'autovettura Smart oggetto del presente procedimento, poiché l'imputato, pur confermando la dinamica dei fatti ricostruiti dalla pubblica accusa, ha sostenuto di aver appreso della provenienza furtiva dell'auto soltanto nel momento in cui gli venne notificata l'ordinanza di custodia cautelare. -Violazione dell'articolo 62 n.4 codice penale poiché non è stata resa motivazione in ordine al diniego della detta attenuante invocata dalla difesa.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 34949/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Peraltro la circostanza che l'autovettura fosse stata acquistata dall'imputato per un prezzo di gran lunga inferiore al valore di mercato non poteva che palesare la sua provenienza illecita. Anche il secondo motivo relativo al diniego della attenuante prevista dall'articolo 62 n.4 cod.pen. è generico e manifestamente infondato poiché correttamente la corte ha ritenuto che il valore dell'autovettura riciclata non fosse di minima entità, facendo applicazione di una nozione di comune esperienza, né tale affermazione è stata contestata in forza di elementi specifici.

Parole chiave

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intelligenza economica prove acquisite illegalmente furto di minore entità spese del veicolo a motore assicurazione contro il furto trasmissione automatica di mezzi di prova

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIELE MAURIZIO nato a TORINO il 24/09/1967 avverso la sentenza del 15/10/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di Torino con la sentenza impugnata ha confermato la sentenza resa il 13 giugno 2019 dal GUP del Tribunale di Torino che ha dichiarato MIELE MAURIZIO responsabile dei reati di riciclaggio e soppressione di targhe, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo: -vizio di motivazione in ordine alla prova della provenienza illecita dell'autovettura Smart oggetto del presente procedimento, poiché l'imputato, pur confermando la dinamica dei fatti ricostruiti dalla pubblica accusa, ha sostenuto di aver appreso della provenienza furtiva dell'auto soltanto nel momento in cui gli venne notificata l'ordinanza di custodia cautelare. -Violazione dell'articolo 62 n.4 codice penale poiché non è stata resa motivazione in ordine al diniego della detta attenuante invocata dalla difesa.

Il ricorso è inammissibile perché il ricorrente reitera i motivi di appello che sono stati respinti dalla corte con argomentazioni corrette ed esaustive. La corte ha infatti evidenziato come la ricostruzione dei fatti e le stesse ammissioni dell'imputato non possono che palesare la sua piena consapevolezza di avere ricevuto un'autovettura di provenienza illecita - sia nell'ipotesi che il reato presupposto fosse furto, sia nell'ipotesi che il reato presupposto fosse una frode all'assicurazione - e di avere commissionato la sostituzione del numero di telaio con quella di altra rrìart nel suo legittimo possesso,all'evidente fine di ostacolare l'identificazione della provenienza illecita del veicolo nella sua disponibilità.

Peraltro la circostanza che l'autovettura fosse stata acquistata dall'imputato per un prezzo di gran lunga inferiore al valore di mercato non poteva che palesare la sua provenienza illecita. Anche il secondo motivo relativo al diniego della attenuante prevista dall'articolo 62 n.4 cod.pen. è generico e manifestamente infondato poiché correttamente la corte ha ritenuto che il valore dell'autovettura riciclata non fosse di minima entità, facendo applicazione di una nozione di comune esperienza, né tale affermazione è stata contestata in forza di elementi specifici.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 18/06/2021 Il Consiglie