Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to repetition of rejected appeal grounds regarding absorbed crimes.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the applicant reiterated arguments already rejected by the Court of Appeal. The applicant argued that the crime of property damage should not be absorbed into the crime of personal injury, leading to an erroneous sentence calculation. The court rejected this claim, noting that the defendant's conduct served dual purposes of damaging property and injuring a person, constituting material heterogeneous concurrence rather than absorption.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 609 c.p.; When a single act causes both property damage and personal injury with distinct intents, the crimes constitute material heterogeneous concurrence and are not absorbed, preventing the repetition of rejected appeal grounds.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAJA VALERIO nato a CAGLIARI il 18/05/1991 avverso la sentenza del 25/11/2020 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANILELA BORSELLINO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di Cagliari con la sentenza impugnata ha confermato la sentenza resa il 24 settembre 2018 dal Tribunale di Cagliari che ha dichiarato SAJA VALERIO responsabile dei reati di lesioni personali e danneggiamento condannandolo alla pena ritenuta di giustizia. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo: - violazione dell'articolo 81 codice penale poiché la corte ha respinto la richiesta avanzata dalla difesa e ha escluso che il reato di danneggiamento possa essere assorbito nei delitti di lesioni contestati ai capi A e B.
Di conseguenza la pena è stata determinata in misura erronea. Il ricorso è inammissibile perché il ricorrente reitera il motivo di appello che è stato respinto dalla corte con argomentazioni corrette ed esaustive. È stato affermato che il delitto di danneggiamento aggravato dall'essere il fatto commesso con violenza alla persona è assorbito in quello di lesioni personali aggravate quando il danneggiamento costituisce parte della progressione degli atti finalizzati a provocare le lesioni alla persona offesa. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto assorbito il delitto di cui all'art. 635, comma secondo n. 1, cod. pen. in quello di tentate lesioni personali, aggravate dall'uso di un oggetto atto ad offendere, in relazione alla condotta di un'imputata che, gettando una torcia illuminata accesa in direzione della persona offesa, era riuscita a colpire la vittima sul petto, danneggiandole la giacca). (Sez. 5, Sentenza n. 19447 del 03/11/2015 Ud. (dep. 10/05/2016 ) Rv. 267125 - 01) Ma nel caso in esame la corte ha osservato che alla luce della ricostruzione dei fatti, che la difesa non contesta, la condotta violenta è stata posta in essere sia al fine di danneggiare gli arredi del locale, che per cagionare le lesioni a carico delle persone offese; pertanto i reati devono ritenersi in concorso materiale eterogeneo e non sussiste assorbimento del danneggiamento nel delitto di lesioni.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 clp.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 18/06/2021 Il Consigliere Estensore