Italian Supreme Court dismisses appeal for robbery conviction due to illogical repetition of rejected arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the robbery charge was incorrect because the violence preceded the taking of the necklace, and that generic mitigating circumstances were wrongly denied based on his social background. The court rejected these claims as illogical repetitions of arguments already dismissed by the appellate court, which correctly found the violence preceded the taking and the appellant's criminal history justified the denial of leniency.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it reiterates arguments already rejected by the appellate court with non-manifestly illogical and congruent reasoning, particularly when the lower court correctly assessed the sequence of events and the gravity of the criminal conduct.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HASNI FRANCESCO nato a MONTEBELLO IONICO il .27/10/1988 avverso la sentenza del 17/09/2020 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di Reggio Calabria con la sentenza impugnata ha confermato la sentenza resa il 2 dicembre 2019 dal GUP del Tribunale di Reggio Calabria che ha dichiarato HASNI FRANCESCO responsabile del reato di rapina in concorso condannandolo alla pena ritenuta di giustizia. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo: -violazione degli articoli 628 e 624 bis codice penale in quanto la condotta dell'imputato andava qualificata come furto con strappo)poiché ia violenza era diretta a sottrarre la collana indossata dalla vittima e solo dopo l'impossessamento quest'ultima cadeva per terra come conseguenza dello strappo. -Violazione degli articoli 62 bis e 133 codice penale poiché il diniego delle attenuanti generiche è frutto di un ragionamento illogico e il giudice avrebbe dovuto prendere in considerazione le condizioni di vita individuali familiari e sociali dell'imputato, inserito in un ambiente familiare degradato.
Il ricorso è inammissibile perché il ricorrente reitera i motivi di appello che sono stati respinti dalla corte con motivazioni non manifestamente illogiche e congrue rispetto alle emergenze processuali. Ed infatti la persona offesa ha riferito che l'imputato, dopo averla spinta per terra, le strappava la collana, sicché la violenza ha preceduto l'impossessamento ed è stata esercitatcisulla persona . Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato poiché la corte ha correttamente motivato il diniego delle attenuanti generiche valorizzando l'allarmante gravità della condotta e i numerosi e gravi precedenti penali dell'imputato.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 18/06/2021 Il Consigliere Estensore Il Presi ente MARIA DA BORSELLINO SERGICI, PAOLA SE