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Ordinanza — n. 34945/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34945/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34945/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIAZZA FEDERICA nato a ALCAMO il 29/07/1998 avverso la sentenza del 13/10/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di Palermo con la sentenza impugnata ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Trapani che il 15 luglio 2019 ha dichiarato PIAZZA FEDERICA responsabile del reato di ricettazione di un telefono cellulare provento di furto confermando la condanna alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 200 di multa, previo riconoscimento dell'attenuante prevista dal capoverso dell'articolo 648 cod.pen. e delle attenuanti generiche. Propone ricorso per cassazione l'imputata, deducendo: -violazione dell'articolo 648 codice penale per insussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di ricettazione poiché non è emersa la prova della consapevolezza da parte dell'imputata di ricevere un oggetto provento di furto, in quanto la stessa ha acquistato il telefonino da un ragazzo incontrato per strada per la somma di 100 C . - Riduzione della pena nel minimo edittale.

Regesto Legislator

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articolo 648 cod.pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 34945/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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buona fede ricettazione promovimento della prostituzione risarcimento per atto illecito credito al consumo uso del telefono cellulare alla guida

Disposizioni normative citate

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articolo 648 cod.pen
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIAZZA FEDERICA nato a ALCAMO il 29/07/1998 avverso la sentenza del 13/10/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di Palermo con la sentenza impugnata ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Trapani che il 15 luglio 2019 ha dichiarato PIAZZA FEDERICA responsabile del reato di ricettazione di un telefono cellulare provento di furto confermando la condanna alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 200 di multa, previo riconoscimento dell'attenuante prevista dal capoverso dell'articolo 648 cod.pen. e delle attenuanti generiche. Propone ricorso per cassazione l'imputata, deducendo: -violazione dell'articolo 648 codice penale per insussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di ricettazione poiché non è emersa la prova della consapevolezza da parte dell'imputata di ricevere un oggetto provento di furto, in quanto la stessa ha acquistato il telefonino da un ragazzo incontrato per strada per la somma di 100 C . - Riduzione della pena nel minimo edittale.

Il ricorso è inammissibile perché generico e manifestamente infondato in quanto non si confronta con le esaustive argomentazioni rese dalla corte di appello che ha sottolineato il carattere del tutto generico delle indicazioni fornite dalla madre dell'imputata e,per le modalità in cui si sarebbe verificato il detto acquisto, ha comunque accettato il rischio di comprare un bene di provenienza illecita. Il secondo motivo è inammissibile poiché non censura la motivazione della sentenza impugnata deducendo le ragioni a sostegno della censura/ma invoca direttamente una riduzione della pena inflitta in relazione al contenuto valore del bene oggetto del reato.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il4g06/2021 Il Consigliere Estensore