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Ordinanza — n. 34944/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34944/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34944/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL BADA ANTONINO nato a ERICE il 28/06/1998 avverso la sentenza del 03/11/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di Palermo con la sentenza impugnata ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Trapani il 3/11/2020 che ha dichiarato la responsabilità di EL BADA ANTON1 in ordine al reato di ricettazione di un ciclomotore. Propone ricorso per cessazione l'imputato, deducendo: -violazione dell'art. 546 cod.proc. pen. e vizio di motivazione poiché la corte, pur dando atto che diversi passaggi della motivazione della sentenza di primo grado si riferivano ad altra vicenda, ha ritenuto che si trattasse di semplici errori di digitazione che non inficiano la tenuta logica della affermazione di responsabilità nei confronti dell'imputato. - Violazione di legge in relazione all'art. 648 cod.pen. poiché la denunzia di furto è stata presentata dopo il controllo su strada dell'imputato, mentre la ricettazione presuppone un delitto consumato e la piena consapevolezza della provenienza delittuosa del bene ricevuto.

Regesto Legislator

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art. 546 cod.proc. pen, art. 648 cod.pen, art. 591 cod. proc. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 34944/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso e' inammissibile, giacché i motivi ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, dev'essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità, conducente a mente dell'art. 591 cod. proc. pen., comma primo, lett. c), all'inammissibilità.

Parole chiave

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indagine per furto contravvenzione alla circolazione denuncia spontanea infrazione privilegiata incidente motociclistico guida senza autorizzazione

Disposizioni normative citate

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art. 546 cod.proc. pen
Propone ricorso per cessazione l'imputato, deducendo: -violazione dell'art. 546 cod.proc. pen.
art. 648 cod.pen
- Violazione di legge in relazione all'art. 648 cod.pen.
art. 591 cod. proc. pen
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL BADA ANTONINO nato a ERICE il 28/06/1998 avverso la sentenza del 03/11/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di Palermo con la sentenza impugnata ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Trapani il 3/11/2020 che ha dichiarato la responsabilità di EL BADA ANTON1 in ordine al reato di ricettazione di un ciclomotore. Propone ricorso per cessazione l'imputato, deducendo: -violazione dell'art. 546 cod.proc. pen. e vizio di motivazione poiché la corte, pur dando atto che diversi passaggi della motivazione della sentenza di primo grado si riferivano ad altra vicenda, ha ritenuto che si trattasse di semplici errori di digitazione che non inficiano la tenuta logica della affermazione di responsabilità nei confronti dell'imputato. - Violazione di legge in relazione all'art. 648 cod.pen. poiché la denunzia di furto è stata presentata dopo il controllo su strada dell'imputato, mentre la ricettazione presuppone un delitto consumato e la piena consapevolezza della provenienza delittuosa del bene ricevuto.

Il ricorso e' inammissibile, giacché i motivi ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, dev'essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità, conducente a mente dell'art. 591 cod. proc. pen., comma primo, lett. c), all'inammissibilità.

Sono manifestamente insussistenti, del resto, i vizi di motivazione pur genericamente denunciati, perché la Corte territoriale ha compiutamente esaminato le doglianze difensive ed ha dato conto del proprio convincimento sulla base di tutti gli elementi a sua disposizione, esaurientemente argomentando in merito alla colpevolezza dell'imputato, controllato mentre transitava alla guida di un ciclomotore sottratto poche ore prima e il cui furto non era ancora stato denunziato. Va ricordato che il giudice di appello può e deve integrare una motivazione carente o insufficiente del primo giudice e non può dichiarare la nullità di una sentenza per carenza di motivazione, ma deve formulare un autonomo giudizio in forza delle emergenze processuali raccolte.

Inoltre il ricorrente confonde la presentazione della denunzia con il momento di consumazione del reato di furto, che si pone come presupposto della ricettazione; infine/ la corte ha osservato che l'imputato non ha fornito alcuna giustificazione del suo possesso, così palesando la volontà di occultare la provenienza illecita del veicolo della sua disponibilità. Trattasi di motivazione corretta e congrua che si palesa immune dai vizi dedotti. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma„ che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 18/06/2021 Il Consigl