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Ordinanza — n. 34943/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as generic and unfounded regarding sentencing balance and aggravating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34943/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared Antonio Iaccarino's appeal inadmissible for being generic and manifestly unfounded. The appellant argued that the appellate court failed to properly balance generic mitigating factors against a specific aggravating circumstance regarding the extent of financial damage. The court rejected this, noting the lower court provided exhaustive reasoning that the defendant's numerous prior convictions for similar acts against his own clients demonstrated high intent, thereby precluding the application of the specific aggravating clause.

Regesto Legislator

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Art. 61 n. 11 c.p.; Art. 597 c.p.p.: An appeal challenging a sentencing decision is inadmissible if it is generic and manifestly unfounded, particularly when the lower court has provided exhaustive reasoning demonstrating that specific aggravating circumstances based on prior conduct outweigh generic mitigating factors.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic and unfounded sentencing balance aggravating circumstances prior criminal record financial damage procedural dismissal violazione dei doveri professionali

Disposizioni normative citate

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Art. 61 n. 7 c.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
Art. 61 n. 11 c.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
Art. 69 c.p.
Art. 597 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma„ che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IACCARINO ANTONIO nato a GENOVA il 23/02/1963 avverso la sentenza del 11/02/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di Genova con la sentenza impugnata, esclusa l'aggravante prevista dall'articolo 61 n.7 codice penale, ha dichiarato estinti tutti i fatti commessi in data anteriore all'il agosto 2012 e, nel confermare la condanna di IACCARINO ANTONIO per le condotte successive, ha ridotto la pena inflitta. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo: - violazione degli articoli 69 codice penale e 597 codice procedura penale e vizio di motivazione in ordine al giudizio di bilanciamento n quanto, nonostante l'esclusione di un'aggravante relativa all'entità del danno patrimoniale cagionato, il giudice non ha ritenuto di modificare il giudizio di bilanciamento operato in primo grado, omettendo qualsivoglia motivazione sul punto. -Vizio di motivazione in relazione alla misura della pena inflitta poiché la pena base è stata determinata in misura elevata tenendo conto della capacità a delinquere del reo e della gravità del fatto.

Il ricorso è inammissibile perché generico e manifestamente infondato. Ed infatti la corte d'appello ha reso sul punto esaustiva ed adeguata motivazione sottolineando che non può essere riconosciuta la prevalenza delle attenuanti generiche sulla residua aggravante di cui all'articolo 61 numero 11 codice penale, poiché l'imputato è gravato da numerosi precedenti penali, tutti relativi a condotte analoghe consumate in danno di clienti del suo studio di commercialista, e tale reiterazione evidenzia l'intensità del dolo e preclude la possibilità di ritenere l'aggravante dell'abuso di prestazione d'opera recessiva rispetto alle attenuanti generiche.

Trattasi di motivazione congrua ed esaustiva che risulta immune dalle censure dedotte e appare adeguata a giustificare anche la determinazione del trattamento sanzionatorio in misura comunque inferiore alla media edittale dell'epoca. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma„ che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 18/06/2021 Il Consigliere Estensore I