Italian Court dismisses appeals against reduced sentence for joint money laundering, citing lack of new arguments and insufficient mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals filed by Castigliola and Esposito inadmissible, ordering them to pay court costs. The appellants argued for a different legal qualification of their conduct and requested generic mitigating circumstances based on the low value of stolen goods. The court rejected these claims because the appeals merely reiterated previous appellate arguments without addressing the lower court's reasoning and failed to provide specific evidence regarding the value of the items.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals that merely repeat arguments already examined by the appellate court without presenting new, specific, and contrasting evidence are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CASTIGLIOLA GIUSEPPA nato a PALERMO il 29/07/1987 ESPOSITO BARTOLOMEO nato a CARINI il 13/12/1989 avverso la sentenza del 17/09/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Con la sentenza impugnata la CORTE APPELLO di Palermo, parzialmente riformando la sentenza resa dal Tribunale di Palermo il 15 novembre 2017, che ha dichiarato la responsabilità di CASTIGLIOLA GIUSEPPA e di ESPOSITO BARTOLOMEO in ordine al reato di concorso in ricettazione, ha ridotto la pena inflitta. Propone ricorso Castigliola Giuseppa deducendo: - Vizio di motivazione poiché la sentenza ha omesso di rispondere alle censure difensive fondate sulla costatazione che non è stato dimostrato che i beni rinvenuti nella disponibilità dell'imputata fossero quelli oggetto di furto ai danni di Di Lorenzo Ciro; inoltre a condotta avrebbe dovuto essere derubricata nella contravvenzione di incauto acquisto. -Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche -Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio eccessivamente rigoroso.
ESPOSITO Bartolomeo deduce: -Violazione di legge e vizio di motivazione poiché il giudizio di responsabilità si fonda sul rinvenimento di oggetti di ritenuta provenienza furtiva nell'abitazione della Castigliola e non si comprende sotto quale profilo possa essere ritenuto responsabile anche il ricorrente. -Violazione dell'articolo 712cp poiché la condotta avrebbe dovuto essere qualificata come incauto acquisto; -Violazione dell'articolo 648 capoverso cod.pen. poiché nella sentenza si fa generico riferimento al valore dei beni isenza indicare elementi concreti da cui poter escludere che il loro valore fosse contenuto. -Violazione dell'articolo 62 numero quattro codice penale e vizio di motivazione poiché la GiTe... avrebbe dovuto riconoscere la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, considerato il valore economico irrilevante dei beni.
I ricorsi sono entrambi inammissibili e possono essere trattati congiuntamente poiché propongono perlopiù le medesime censure. Il primo motivo dedotto con i due ricorsi è inammissibileiperché si limita a reiterare la censura già formulata con i motivi di appello e non si confronta con le esaustive argomentazioni della corte, la quale ha sottolineato come i due imputati erano all'epoca conviventi da tempo e dimoravano nell'abitazione in cui è stata effettuata la perquisizione e dove sono stati rinvenuti gli oggetti di provenienza furtiva. In ordine alla qualificazione giuridica va osservato che i due imputati non hanno fornito alcuna spiegazione alternativa in ordine al rinvenimento dei beni riconosciuti dalla persona offesa e il motivo di ricorso con cui si invoca la diversa qualificazione giuridica della condotta ascritta ai due imputati è generico.
Quanto alle censure in ordine alle attenuanti, giova ricordare in questa sede che in tema di ricettazione, ai fini della configurabilità dell'ipotesi attenuata, non rileva esclusivamente il valore della cosa ricettata, ma devono considerarsi anche tutti gli elementi previsti dall'art. 133 cod. pen., ivi compresa la capacità a delinquer dell'imputato. (Sez. 6, Sentenza n. 7554 del 02/0:2/2011 Ud. (dep. 25/02/2011 ) Rv. 249226 - 01) La corte ha reso adeguata ed esaustiva motivazione al riguardo sottolineando i diversi precedenti penali dei due imputati.
L'applicazione della circostanza attenuante prevista dall'art. 62, n. 4, cod. pen. presuppone che il pregiudizio causato sia di valore economico pressochè irrisorio, sia quanto al valore in sè della cosa sottratta, che per gli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla parte offesa (Sez. 2, Sentenza n. 50660 del 05/10/2017 Ud. (dep. 07/11/2017 ) Rv. 271695 - 01), mentre la corte ha sottolineato il notevole numero di beni ricettati e il loro valore non infimo, formulando valutazioni in punto di fatto che esulano dalla competenza di questa Corte e non vengono neppure contestate in modo specifico dal ricorrente.
La corte ha respinto motivatamente anche il beneficio delle circostanze attenuanti generiche, valorizzando la negativa personalità degli imputati e l'assenza di elementi positivi nella loro condotta che possano essere valorizzati per giustificare un atteggiamento di maggiore indulgenza. All'inamnnissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inamnnissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il