Ordinanza — n. 34941/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PACE ANTONINO MICHELE MARIA nato a PALERMO il 15/12/1973 avverso la sentenza del 20/02/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di Palermo con la sentenza impugnata ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Palermo il 21 novembre 2017 che ha affermato la responsabilità di PACE ANTONINO MICHELE MARIA in ordine ai reati di ricettazione e truffa all'assicurazione. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo mancanza di motivazione e violazione degli articoli 61 numero 7, 62 bis, 133, 63, 68 e 15 codice penale e violazione del principio del ne bis in idem, in quanto la corte ha posto a sostegno del rigetto del terzo e del quarto motivo di appello, con cui si invocavano le attenuanti generiche e un trattamento sanzionatorio più mite, la valutazione di medesimi fatti già presi in considerazione; in particolare per negare le attenuanti generiche ha valorizzato i motivi a delinquere, la gravità del danno cagionato alla persona offesa e i precedenti penali dell'imputato, mentre per la determinazione della pena ha fatto riferimento all'ingente gravità del danno cagionato.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 c.p; Ordinanza — n. 34941/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma„ che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. Nulla si dispone sulle spese sostenute dalla parte civile in questo grado di giudizio poiché le questioni sollevate con il ricorso attenevano al trattamento sanzionatorioi senza alcuna refluenza sulle statuizioni civili e la parte civile non ha interesse ad interloquire sul punto.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PACE ANTONINO MICHELE MARIA nato a PALERMO il 15/12/1973 avverso la sentenza del 20/02/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di Palermo con la sentenza impugnata ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Palermo il 21 novembre 2017 che ha affermato la responsabilità di PACE ANTONINO MICHELE MARIA in ordine ai reati di ricettazione e truffa all'assicurazione. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo mancanza di motivazione e violazione degli articoli 61 numero 7, 62 bis, 133, 63, 68 e 15 codice penale e violazione del principio del ne bis in idem, in quanto la corte ha posto a sostegno del rigetto del terzo e del quarto motivo di appello, con cui si invocavano le attenuanti generiche e un trattamento sanzionatorio più mite, la valutazione di medesimi fatti già presi in considerazione; in particolare per negare le attenuanti generiche ha valorizzato i motivi a delinquere, la gravità del danno cagionato alla persona offesa e i precedenti penali dell'imputato, mentre per la determinazione della pena ha fatto riferimento all'ingente gravità del danno cagionato.
Con comparsa trasmessa a questa Corte la parte civile costituita Alleanza Toro Spa ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Il ricorso è manifestamente infondato poiché questa corte di legittimità ha avuto modo di precisare che la regola per cui non può tenersi conto due volte dello stesso elemento a favore o contro il colpevole non si applica quando tale elemento non è l'unico rilevabile dagli atti, non è ritenuto assorbente rispetto agli altri ed influisce su diversi aspetti della valutazione, ben potendo un dato polivalente essere utilizzato più volte sotto differenti profili per distinti fini e conseguenze, come il riconoscimento di una circostanza, il giudizio di bilanciamento con altre di segno opposto e la determinazione della pena, senza violare il principio del "ne bis in idem" sostanziale. (Nella fattispecie, la Suprema Corte, in applicazione del principio di cui in massima, ha ritenuto legittima l'utilizzazione, da parte dei giudici di merito, degli elementi giustificativi delle attenuanti generiche anche nel giudizio di comparazione e nella graduazione della pena). (Sez. 1, Sentenza n. 1376 del 28/10/1997 Ud. (dep. 05/02/1998 ) Rv. 209841 - 01) Nel caso di specie la corte di appello ha respinto le attenuanti generiche in relazione alla gravità del danno cagiona ) ai motivi a delinquere e alla capacità a delinquere dell'imputato gravato da diversi precedenti.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma„ che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. Nulla si dispone sulle spese sostenute dalla parte civile in questo grado di giudizio poiché le questioni sollevate con il ricorso attenevano al trattamento sanzionatorioi senza alcuna refluenza sulle statuizioni civili e la parte civile non ha interesse ad interloquire sul punto.
P.Q.M.
t Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 18/06/2021 Il Consigliere Es