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Ordinanza — n. 34940/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34940/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34940/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASSARA' GIUSEPPE nato a PALERMO il 23/10/1978 avverso la sentenza del 05/11/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di Palermo con la sentenza impugnata ha confermato la sentenza resa dal tribunale di Palermo il 5/11/2020 che ha dichiarato la responsabilità di CASSARA' GIUSEPPE in ordine al reato di ricettazione di un assegno. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo: -Violazione dell'art. 648 cod.pen. e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato e in particolare all'identificazione dell'imputato. - Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.

Regesto Legislator

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art. 648 cod.pen, art. 591 cod. proc. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 34940/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo: -Violazione dell'art. 648 cod.pen. e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato e in particolare all'identificazione dell'imputato. - Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.

Parole chiave

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ricompensa risarcimento del danno risarcimento per errore giudiziario riscossione di prestazione risarcimento alle vittime di reati condanna al pagamento pecuniario

Disposizioni normative citate

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art. 648 cod.pen
Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo: -Violazione dell'art. 648 cod.pen.
art. 591 cod. proc. pen
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASSARA' GIUSEPPE nato a PALERMO il 23/10/1978 avverso la sentenza del 05/11/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di Palermo con la sentenza impugnata ha confermato la sentenza resa dal tribunale di Palermo il 5/11/2020 che ha dichiarato la responsabilità di CASSARA' GIUSEPPE in ordine al reato di ricettazione di un assegno. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo: -Violazione dell'art. 648 cod.pen. e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato e in particolare all'identificazione dell'imputato. - Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.

Il ricorso e' inammissibile, giacché i motivi ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, dev'essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità, conducente a mente dell'art. 591 cod. proc. pen., comma primo, lett. c), all'inammissibilità.

Sono manifestamente insussistenti, del resto, i vizi di motivazione pur genericamente denunciati, perché la Corte territoriale ha compiutamente esaminato le doglianze difensive ed ha dato conto del proprio convincimento sulla base di tutti gli elementi a sua disposizione, esaurientemente argomentando in merito alla identificazione dell'imputato, cliente abituale del Terranova, ultimo prenditore dell'assegno, che ha fornito indicazioni precise in ordine anche all'attività e alla residenza dell'imputato. La corte ha negato le attenuanti generiche in forza di argomentazioni corrette e conformi ai principi enunciati in tema dalla giurisprudenza di legittimità e valorizzando il mancato risarcimento del danno subito dalla persone offesa.

Né peraltro il ricorrente deduce elementi di fatto che siano stati allegati dalla difesa e trascurati dalla corte nell'ambito del suo giudizio discrezionale . Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma„ che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 18/06/2021 Il Consigliere Estensore Il Pre ente MARIA D BORSEL