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Ordinanza — n. 34939/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds regarding insufficient evidence and conditional suspension denial.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34939/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the grounds raised were not specific and merely repeated arguments already rejected by lower courts. The appellant argued that evidence regarding IP ownership and email addresses was insufficient to prove guilt and that the denial of conditional sentence suspension lacked proper reasoning. The court found the appeal generic and lacking a direct correlation to the contested decision, violating procedural requirements for specific grounds.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.; The appeal is inadmissible when the grounds lack specificity, are merely generic repetitions of previous rejected arguments, and fail to establish a direct correlation with the contested decision.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal lack of specific grounds procedural violation conditional sentence suspension insufficient evidence usurpazione d'identità abuso di un impianto per l'elaborazione di dati truffa in materia di credito

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.
art. 591 cod. proc. pen
art. 616 c.p
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PORCELLI GIUSEPPE nato a LUCERA il 03/01/1996 avverso la sentenza del 18/09/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Con la sentenza impugnata ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Palermo il 24/7/2019 che ha dichiarato la responsabilità di PORCELLI GIUSEPPE in ordine al reato di truffa in concorso e frode informatica. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo: -Vizio di motivazione e violazione degli artt. 27 e della Costituzione e u50 cod. proc.pen. in ordine al giudizio di colpevolezza, basato su elementi insufficienti quali la titolarità dell'IP e dell'indirizzo di posta elettronica utilizzato, senza valutare l'apporto in concreto offerto dall'imputato alla consumazione del reato. -Vizio di motivazione in ordine al diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena.

Il ricorso e' inammissibile, giacché i motivi riproporigono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, dev'essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità, conducente a mente dell'art. 591 cod. proc. pen., comma primo, lett. c), all'inammissibilità.

Dalla sentenza impugnata che ha richiamato e condiviso le motivazioni del giudice di primo grado emerge che la carta postepay su cui è stato effettuato il pagamento era intestata al coimputato Di Caterina; l'IP di pubblicazione dell'annuncio tramite il sito Subito.it è di Porcelli Giuseppe e la mail utilizzata dal venditore per pubblicare l'annuncio di compravendita riconduce all'utenza fissa intestata a Porcelli. L'imputato non ha reso alcuna giustificazione al riguardo, sicchè anche la corte ha ribadito il giudizio di colpevolezza sottolineando l'assenza di una ricostruzione alternativa della vicenda offerta dalla difesa.

Sono manifestamente insussistenti, del resto, i vizi di motivazione pur genericamente denunciati, perché la Corte territoriale ha compiutamente esaminato le doglianze difensive ed ha dato conto del proprio convincimento sulla base di tutti gli elementi a sua disposizione, esaurientemente argomentando in merito alla colpevolezza dell'imputato. Anche in ordine al beneficio della sospensione condizionale la corte ha motivatamente respinto il motivo di appello in ragione dei diversi precedenti penali anche specifici dell'imputato. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 18/06/2021 Il Consigliere Estensore Il Presente MARIA DAN I ' BORSELLINO SERGé:. PAOLA E v, IN