Ordinanza — n. 34938/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORRAO COSIMO nato a PALERMO il 01/03/1992 avverso la sentenza del 30/06/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di Palermo con la sentenza impugnata ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Marsala il 29/1/2019 che ha dichiarato la responsabilità di CORRAO COSIMO in ordine al reato di ricettazione di un telefono cellulare. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo: -violazione dell'art. 648 cod.pen. e vizio di motivazione poiché la corte ha desunto che l'imputato fosse consapevole della provenienza delittuosa del telefono dalla mancata giustificazione del possesso, così contravvenendo al principio nemo tenetur se deteigere - violazione degli artt. 648 e 712 cod.pen. poiché la condotta del Corrao avrebbe dovuto essere qualificata come incauto acquisto. -Violazione degli artt.62 bis e 648 cod.pen. poiché le attenuanti generiche sono state negate in ragione dei precedenti penali dell'imputato, trascurando di considerare che la condotta palesa una contenuta capacità a delinquere.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 648 cod.pen, art. 591 cod. proc. pen, art. 133 cod. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 34938/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso e' inammissibile, giacché i motivi ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, dev'essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità, conducente a mente dell'art. 591 cod. proc. pen., comma primo, lett. c), all'inammissibilità.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORRAO COSIMO nato a PALERMO il 01/03/1992 avverso la sentenza del 30/06/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di Palermo con la sentenza impugnata ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Marsala il 29/1/2019 che ha dichiarato la responsabilità di CORRAO COSIMO in ordine al reato di ricettazione di un telefono cellulare. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo: -violazione dell'art. 648 cod.pen. e vizio di motivazione poiché la corte ha desunto che l'imputato fosse consapevole della provenienza delittuosa del telefono dalla mancata giustificazione del possesso, così contravvenendo al principio nemo tenetur se deteigere - violazione degli artt. 648 e 712 cod.pen. poiché la condotta del Corrao avrebbe dovuto essere qualificata come incauto acquisto. -Violazione degli artt.62 bis e 648 cod.pen. poiché le attenuanti generiche sono state negate in ragione dei precedenti penali dell'imputato, trascurando di considerare che la condotta palesa una contenuta capacità a delinquere.
Il ricorso e' inammissibile, giacché i motivi ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, dev'essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità, conducente a mente dell'art. 591 cod. proc. pen., comma primo, lett. c), all'inammissibilità.
Sono manifestamente insussistenti, del resto, i vizi di motivazione pur genericamente denunciati, perché la Corte territoriale ha compiutamente esaminato le doglianze difensive ed ha dato conto del proprio convincimento sulla base di tutti gli elementi a sua disposizione, esaurientemente argomentando in merito alla colpevolezza dell'imputato, che ha utilizzato un telefono cellulare provento di rapina e non ha reso alcuna giustificazione in ordine alle modalità con cui ne è entrato in possesso. Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità risponde del reato di ricettazione l'imputato, che, trovato nella disponibilità di refurtiva di qualsiasi natura, e quindi anche di telefoni cellulari, in assenza di elementi probatori indicativi della riconducibilità del possesso alla commissione del l'urto, non fornisca una spiegazione attendibile dell'origine del possesso. (Sez. 2, Sentenza n. 20193 del 19/04/2017 Ud. (dep. 27/04/2017) Rv. 270120 - 01) La censura in ordine alla qualificazione giuridica della condotta è inammissibile poiché non è stata dedotta con i motivi di appello ed è comunque manifestamente infondata poiché non ricorrono i presupposti dell'incauto acquisto, non avendo l'imputato reso alcun giustificazione in ordine al possesso del cellulare.
Ed infatti in tema di ricettazione, ricorre il dolo nella forma eventuale quando l'agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza. (Nella fattispecie, relativa all'esposizione al pubblico, da parte dell'imputato, di merce contraffatta adagiata in terra su un lenzuolo, la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza impugnata, secondo cui le modalità di presentazione degli oggetti consentivano di escludere che il medesimo ignorasse la loro illecita provenienza, quantomeno a titolo di dolo eventuale). (Sez. 2, Sentenza n. 25439 del 21/04/2017 Ud. (dep. 22/05/2017 ) Rv. 270179 - 01) Quanto alle attenuanti generiche va ricordato che il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente. (Sez. 2 - Sentenza n. 23903 del 15/07/2020 Ud. (dep. 12/08/2020) Rv. 279549 - 02) Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 18/06/2021 Il Consigliere Esten