Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 34937/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34937/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34937/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI PAOLA DOMENICO nato a CERIGNOLA il 10/07/1992 avverso la sentenza del 04/06/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di Bari con la sentenza impugnata, parzialmente riformando la sentenza resa dal GUP del Tribunale di Trani il 20 maggio 2019, che ha affermato la responsabilità di Domenico ai Paola per i reati di tentata rapina, porto di arma da fuoco, ricettazione, lesioni, resistenza a pubblico ufficiale e minacce, ha ridotto la pena inflitta. Propone ricorso l'imputato deducendo: -vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche poiché la corte, pur riconoscendo l'atteggiamento collaborativo dell'imputato in relazione alle dichiarazioni confessorie rese, non ha concesso il detto beneficio.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 616 c.p; Ordinanza — n. 34937/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile poiché la corte ha ritenuto di non riconoscere il beneficio delle circostanze attenuanti generiche poiché non ha considerato probatoriamente rilevante la confessione resa, e ha valorizzato la gravità obiettiva della condotta ascritta all'imputato. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma„ che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
confessione gravi addebiti penali permesso di promuovere un procedimento penale scemata imputabilità testimonianza della vittima partecipazione al reato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 c.p
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI PAOLA DOMENICO nato a CERIGNOLA il 10/07/1992 avverso la sentenza del 04/06/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di Bari con la sentenza impugnata, parzialmente riformando la sentenza resa dal GUP del Tribunale di Trani il 20 maggio 2019, che ha affermato la responsabilità di Domenico ai Paola per i reati di tentata rapina, porto di arma da fuoco, ricettazione, lesioni, resistenza a pubblico ufficiale e minacce, ha ridotto la pena inflitta. Propone ricorso l'imputato deducendo: -vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche poiché la corte, pur riconoscendo l'atteggiamento collaborativo dell'imputato in relazione alle dichiarazioni confessorie rese, non ha concesso il detto beneficio.

Il ricorso è inammissibile poiché la corte ha ritenuto di non riconoscere il beneficio delle circostanze attenuanti generiche poiché non ha considerato probatoriamente rilevante la confessione resa, e ha valorizzato la gravità obiettiva della condotta ascritta all'imputato. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma„ che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 18/6/2021 Il Consiglier .stensore Il Pr nte MARIA D A BORSELLINO aI PAOLA _ /SE