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Ordinanza — n. 34936/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34936/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34936/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIROZZI MARIA nato a MUGNANO DI NAPOLI il 10102/1985 avverso la sentenza del 14/02/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; • • t. E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di Torino con la sentenza impugnata, parzialmente riformando la sentenza resa dal Tribunale di Torino 11 febbraio 2016, ha confermato il giudizio di responsabilità nei confronti di PIROZZI MARIA in ordine ai reati di ricettazione, tentata truffa, uso di documento falso ascritti ai capi 1,2, 3 e 5 della rubrica e ha rideterminato la pena inflitta. Propone ricorso per cassazione l'imputata, deducendo: - Vizio di motivazione, travisamento del fatto e violazione dell'art. 530 codice procedura penale e dell'articolo 648 codice penale poiché non è configurabile il delitto di ricettazione contestato al capo 1 della rubrica in quanto l'imputata è sicuramente l'autrice del furto degli assegni. - Vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante prevista dal capoverso dell'articolo 648 cod.pen. poiché i fatti contestati non sono di particolare gravità ; - vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio; - mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione.

Regesto Legislator

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articolo 648 cod.pen; Ordinanza — n. 34936/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Quanto agli aumenti per continuazione,occorre ricordare che secondo giurisprudenza consolidata la corte non è tenuto a fornire specifica motivazione in ordine agli stessi,ma è sufficiente che valuti i criteri di cui all'articolo 133 codice penale in relazione al più grave reato. Il motivo con cui si invoca l'estinzione del reato di ricettazione contestato al capo 1 è manifestamente infondato poiché tale delitto si prescrive nel termine di 10 anni, a decorrere dalla data di consumazione indicata nel c:apo di imputazione je all'epoca della sentenza di appello non era ancora maturato.

Parole chiave

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ricettazione abbandono del procedimento per truffa riscossione di prestazione imputazione di furto divieto di accettare regali altri capi d'accusa

Disposizioni normative citate

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articolo 648 cod.pen
- Vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante prevista dal capoverso dell'articolo 648 cod.pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIROZZI MARIA nato a MUGNANO DI NAPOLI il 10102/1985 avverso la sentenza del 14/02/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; • • t.

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di Torino con la sentenza impugnata, parzialmente riformando la sentenza resa dal Tribunale di Torino 11 febbraio 2016, ha confermato il giudizio di responsabilità nei confronti di PIROZZI MARIA in ordine ai reati di ricettazione, tentata truffa, uso di documento falso ascritti ai capi 1,2, 3 e 5 della rubrica e ha rideterminato la pena inflitta. Propone ricorso per cassazione l'imputata, deducendo: - Vizio di motivazione, travisamento del fatto e violazione dell'art. 530 codice procedura penale e dell'articolo 648 codice penale poiché non è configurabile il delitto di ricettazione contestato al capo 1 della rubrica in quanto l'imputata è sicuramente l'autrice del furto degli assegni. - Vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante prevista dal capoverso dell'articolo 648 cod.pen. poiché i fatti contestati non sono di particolare gravità ; - vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio; - mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione.

Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo di ricorso non è stato dedotto con i motivi di appello riportati nella sentenza impugnata, con cui sono stati sollevati dubbi in ordine all'identificazione della Pirozzi ed è stata invocata l'assoluzione per non aver commesso il fatto. Anche il secondo motivo è inammissibile poiché non è stato dedotto con i motivi di appello. Il terzo motivo relativo al trattamento sanzionatorio è manifestamente infondato poiché la corte ha reso sul punto adeguata ed esaustiva motivazione e la pena base è stata determinata nel minimo edittale.

Quanto agli aumenti per continuazione,occorre ricordare che secondo giurisprudenza consolidata la corte non è tenuto a fornire specifica motivazione in ordine agli stessi,ma è sufficiente che valuti i criteri di cui all'articolo 133 codice penale in relazione al più grave reato. Il motivo con cui si invoca l'estinzione del reato di ricettazione contestato al capo 1 è manifestamente infondato poiché tale delitto si prescrive nel termine di 10 anni, a decorrere dalla data di consumazione indicata nel c:apo di imputazione je all'epoca della sentenza di appello non era ancora maturato.

L'inammissibilità del ricorso preclude la possibilità di rilevare causeestintive del reato che siano maturate dopo la pronunzia della sentenza di secondo grado. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.,p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 18/06/2021 Il Consigliere Estensore Il Pr ente MARIA DANI ORSELLINO