Ordinanza — n. 34935/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HALILOVIC DRENKO nato a MILANO il 08/07/1981 avverso la sentenza del 19/11/2019 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANEELA BORSELLINO; E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di Roma con la sentenza impugnata ha confermato la sentenza resa il 25 marzo 2013 dal Tribunale di Roma che ha dichiarato HALILOVIC DRENKO colpevole del reato di riciclaggio di un camper Fiat Ducato, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo: - vizio di motivazione poiché la corte ha ritenuto dimostrata la detenzione del veicolo da parte dell'imputato sulla base delle dichiarazioni rese dall'intestatario della targa, il quale ha riferito di essere un mero prestanome e ha indicato l'imputato come l'effettivo utilizzatore del bene.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 c.p; Ordinanza — n. 34935/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HALILOVIC DRENKO nato a MILANO il 08/07/1981 avverso la sentenza del 19/11/2019 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANEELA BORSELLINO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di Roma con la sentenza impugnata ha confermato la sentenza resa il 25 marzo 2013 dal Tribunale di Roma che ha dichiarato HALILOVIC DRENKO colpevole del reato di riciclaggio di un camper Fiat Ducato, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo: - vizio di motivazione poiché la corte ha ritenuto dimostrata la detenzione del veicolo da parte dell'imputato sulla base delle dichiarazioni rese dall'intestatario della targa, il quale ha riferito di essere un mero prestanome e ha indicato l'imputato come l'effettivo utilizzatore del bene.
Le dichiarazioni del Montanari ,assunte in assenza di un difensore e ripetute in sede dibattimentale,non potevano però essere utilizzate quale prova. Il ricorso è inammissibile perché l'eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal teste Montanaro non è stata dedotta con i motivi di appello ed,ancora prima, non è stata sollevata in occasione dell'audizione del teste Montanari e dinanzi alla corte di merito, sicché deve ritenersi inammissibile. Il motivoginoltre è manifestamente infondato poiché dalla lettura della sentenza emerge che la disponibilità da parte dell'imputato del veicolo di provenienza furtiva ssul quale era stata operata l'alterazgaLdei numeri di telaio e la sostituzione delle targhe/si reputa provata in ragionerche questi si trovava alla guida del camper e ne aveva la disponibilità materiale.
Montanari è stato escusso come teste e il verbale di sommarie informazioni è stato acquisito su consenso delle parti. Le censure di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal Montanari sono generiche poiché deducono che il predetto avrebbe dovuto essere esc:usso con le garanzie dell'imputato di reato connesso, ma non viene allegato quale reato ricorrerebbe nel caso in esame e non sussistono i presupposti del reato di intestazione fittizia. Inoltre/ il ricorrente non esegue la cosiddetta prova di resistenza in ordine alle ricadute che l'eventuale inutilizzabilità di tali dichiarazioni testimoniali avrebbe sul giudizio di colpevolezza, posto che la disponibilità del veicolo da parte dell'imputato è comprovata da altri elementi.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 18/06/2021 Il Consigliere Estensore Il Presi nte MARIA DANIELA BORSELLINO SERG