Italian Supreme Court dismisses appeal on criminal conviction for receiving stolen goods and forgery.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to consider his good faith during the seizure, that the vehicle documents were grossly forged, and that the truck's poor condition negated the value required for leniency. The court rejected these claims, noting the appellant merely repeated previous arguments without addressing the appellate court's comprehensive reasoning regarding the intent to conceal illicit origin and the broader definition of 'particular triviality' beyond mere market value.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 648 cod. pen.: An appeal is inadmissible if the appellate court provided adequate motivation addressing the appellant's grievances, as mere repetition of prior censure without engaging with the court's exhaustive responses constitutes a manifestly unfounded attack.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SELIMOVIC NEDZAD nato il 08/09/1973 avverso la sentenza del 23/10/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di Milano con la sentenza impugnata ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Milano il 20 marzo 2019 che ha dichiarato la responsabilità di SELIMOVIC NEDZAD in ordine ai reati di ricettazione ed altro. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo: -vizio di motivazione in ordine all'elemento psicologico del reato di ricettazione in quanto la corte ha trascurato di considerare il comportamento tenuto dall'imputato in occasione del controllo,che palesa la sua perfetta buona fede. -Vizio di motivazione in ordine al delitto di falso poiché i documenti di circolazione del veicolo erano contraffatti grossolanamente. - Vizio di motivazione in ordine all'attenuante prevista dal fatto di particolare tenuità in ragione del contenuto valore del furgone, che si trovava in pessime condizioni d'uso con un valore di mercato pari a zero.
Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato poiché la corte di appello ha reso adeguata motivazione sui punti evidenziati dal ricorrente, richiamando e facendo corretta applicazione della giurisprudenza di legittimità in tema. Di contro il ricorrente si limita a reiterare le censure già formulate con l'atto di gravame senza confrontarsi con le esaustive risposte fornite dalla corte. In particolare è stato correttamente desunto dalla mancata giustificazione del possesso la volontà di occultare la provenienza delittuosa del mezzo; non si versa in ipotesi di falso grossolano poiché i documenti erano comunque idonee a trarre in inganno il quisque de populo;
è stata esclusa la fattispecie attenuata della ricettazione poiché il fatto che il furgone fosse marciante comporta comunque un suo valore non infimo; senza dire che i precedenti penali dell'imputato precludono il riconoscimento dell'attenuante di cui al capoverso dell'art.648 cod.pen. . Non va trascurato al riguardo che l'espressione "fatto di particolare tenuità", usata dal legislatore per definire l'ipotesi attenuata di cui al secondo comma dell'art. 648 cod. pen., non può riferirsi esclusivamente al valore della cosa ricettata, ma ha un significato ed un contenuto molto più ampio che è comprensivo di tutti quegli elementi, sia di natura soggettiva che oggettiva, i quali possono caratterizzare il caso concreto e possono quindi assumere un significato determinante ai fini del riconoscimento, o dell'esclusione, dell'attenuante in parola. (Nella fattispecie si trattava di ricettazione di una pistola con matricola abrasa, e la Suprema Corte - in applicazione del principio di cui in massima - ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito che aveva escluso l'attenuante in questione tenendo conto della natura clandestina dell'arma e dei numerosi precedenti penali dell'imputato). (Sez. 1, Sentenza n. 9774 del 20/09/1996 Ud.
Rv. 205963 - 01) Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma„ che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. • ▪
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 18/06/2021 Il Consigliere Estensore Il Pri2 "dente MARIA ELA BORSELLINO SERGI 12 , PAOLA DFPOSIT ;N:7AI