Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic factual objections lacking legal impact on judicial reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Precaj Artur inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to value his confession and the non-tenancy of the premises as mitigating factors. The court rejected these claims as generic factual disputes that did not challenge the logical coherence of the trial court's reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 364 cod. proc. pen.: An appeal based on generic factual objections that do not affect the logical correctness of the judicial reasoning is inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PRECAJ ARTUR nato a SHQIPTARE( ALBANIA) il 26/03/1985 avverso la sentenza del 28/11/2016 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Ancona ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di ricettazione di numerosi bene di provenienza furtiva (computer, capi d'abbigliamento, un televisore„ occhiali da sole, gioielli, scarpe da donna, orologi, bagagli) già pronunciata dal Tribunale di Macerata con sentenza 10 luglio 2015.
2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, PRECAJ Artur, articolando i seguenti motivi. 2.1. Mancanza di motivazione in relazione alla mancata valorizzazione di un elemento determinante ai fini della concessione delle attenuanti generiche, costituito dal fatto che l'abitazione in cui i beni sono state ritrovati non era stata affittata dal ricorrente medesimo e che la confessione poteva ritenersi ampiamente completa.
3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. La motivazione contenuta nel provvedimento impugnato risulta essere tutta incentrata sulla incontestata disponibilità dei locali dove si è svolta la perquisizione e sul fatto che la recidiva qualificata risulta sussistente e che non vi erano elementi idonei a contrastare i profili desumibili dalla gravità del fatto, dal danno patrimoniale arrecato alla parte offesa e dallo sfavorevole giudizio sulla personalità dell'imputato svolto in tale sede. Il ricorrente articola su tali punti contestazioni ampiamente generiche e di natura meramente fattuale che non incidono sulla correttezza del ragionamento giudiziale che risulta essere logico, lineare, coerente con il contenuto del fascicolo processuale e per tali caratteri non suscettibile di ulteriore sindacato in questa sede.
4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchéal versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C:3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle