Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 34932/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34932/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34932/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROS MANUEL nato a CUNEO il 20/09/1977 avverso la sentenza del 18/10/2017 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Roma ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di truffa già pronunciata dal Tribunale di Roma con sentenza 26 marzo 2014.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 34932/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il secondo motivo di ricorso è parimenti inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

Parole chiave

Generato dall'IA
termine di sospensione durata dell'infrazione termine calcolato a ore inosservanza del termine restrizioni e diritti di proprietà intellettuale termine di perenzione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 cod. proc. pen
Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROS MANUEL nato a CUNEO il 20/09/1977 avverso la sentenza del 18/10/2017 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Roma ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di truffa già pronunciata dal Tribunale di Roma con sentenza 26 marzo 2014.

2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, ROS Manuel, articolando i seguenti motivi. 2.1. Violazione di elegge in relazione alla nullità della notifica della citazione in appello. Il ricorrente lamenta che la notificazione della citazione in appello è stata effettuata, non a mani dell'imputato, nel luogo del domicilio dichiarato pur essendo a conoscenza il Giudicante dell'inidoneità dello stesso. 2.2. Violazione dell'art. 192 cod. proc. peri, e vizio di motivazione in relazione alla dichiarata penale responsabilità lamentando la mancanza di una effettiva risposta i motivi di gravame. 2.3.

Violazione di legge e vizio di motivazione in conseguenza del fatto che la Corte di appello non avrebbe rilevato che il termine di prescrizione era decorso prima della pronuncia della sentenza di secondo grado. 2.4. Con memoria 28 aprile 2021, la difesa dell'imputato ha ulteriormente illustrato i profili per cui riteneva doversi affermare l'ammissibilità e la fondatezza del ricorso. 3.1. Il primo motivo di ricorso è del tutto generico in quanto nemmeno menziona il motivo per cui avrebbe dovuto ritenersi inidoneo il domicilio dichiarato o i profili in atti da cui avrebbe potuto desumersi tale circostanza. 3.2.

Il secondo motivo di ricorso è parimenti inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione del provvedimento impugnato logicamente corretta, il ricorrente si richiama a principi pienamente condivisibili ma non fa riferimento né a concreti passaggi della decisione né dal contenuto dei motivi di gravame che rimangono meramente accennati senza indicare specifiche carenze od omissioni argomentative ovvero illogicità della motivazione di questa, idonee ad incidere negativamente sulla capacità dimostrativa del compendio indiziario posto a fondamento della decisione (Sez. 2, Sent. n. 30918 del 07/05/2015 Rv. 264441 - 01) con la conseguenza che il ricorso così formato non si sostanzia in una ragionata censura del provvedimento impugnato ma si risolve in una generalizzata critica, che non permette al giudice di percepire con esattezza l'oggetto delle censure e si pone come fonte strumentale di successivi altri ricorsi straordinari (Sez. 6, Ordinanza n. 10250 del 11/10/2017 dep. 06/03/2018 - Rv. 272725 - 01).3.3.

La stessa articolazione del terzo motivo di ricorso rende palese che il ricorrente non tiene conto della presenza di cause di sospensione del decorso del termine prescrizionale per la durata di mesi sette e giorni 17, con la conseguenza che il termine risulta spirato il 20 ottobre 2017 e quindi successivamente alla lettura del dispositivo della sentenza di secondo grado avvenuto il 18 ottobre 2017.

4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00. 4.1. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così decis in Roma, il 18 giugno 2021 Il