Ordinanza — n. 34930/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESE STANLEY nato il 07/07/1994 avverso la sentenza del 24/07/2020 della CORTE APPELLO di ROMAel'àto avviso alle paTtr3 udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Roma ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente_ in ordine a fattispecie di tentata rapina, lesioni aggravate, violenza pubblico ufficiale, danneggiamento già pronunciata dal Tribunale di Roma con sentenza 20 aprile 2021.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 133 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 34930/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 6, sent. n. 27322 del 14/04/2008, dep. 04/07/2008, De Ritis e altri, Rv. 240524; Sez. 3, sent. n. 8382 del 22/01/2008, dep. 25/02/2008, Finazzo, Rv. 239342). 3.1.1. Nel resto, le contestazioni del ricorrente risultano essere affette da assoluta genericità. Sotto tale aspetto, il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESE STANLEY nato il 07/07/1994 avverso la sentenza del 24/07/2020 della CORTE APPELLO di ROMAel'àto avviso alle paTtr3 udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Roma ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente_ in ordine a fattispecie di tentata rapina, lesioni aggravate, violenza pubblico ufficiale, danneggiamento già pronunciata dal Tribunale di Roma con sentenza 20 aprile 2021.
2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, ESE Stanley, articolando i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla dichiarata penale responsabilità in conseguenza della insufficienza della motivazione e della impossibilità di porre a fondamento della decisione le sole dichiarazioni della persona offesa in quanto soggetto interessato. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla dichiarata penale responsabilità per il reato di resistenza a pubblico ufficiale in conseguenza del fatto che la condotta violenta era sopravvenuta all'atto di ufficio, non poteva essere considerata espressione della volontà di opporsi, risultava essere una reazione istintiva del tutto spontanea e quindi di fatto casuale. 2.3 Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla dichiarata penale responsabilità per il reato di danneggiamento in quanto si tratterebbe di condotta non ascrivibile dall'imputato nemmeno a titolo di dolo eventuale. 2.4.
Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla eccessività del trattamento sanzionatorio e al diniego delle circostanze attenuanti generiche in conseguenza della mancata valorizzazione delle dichiarazioni rese dall'imputato.
3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Quanto al primo motivo di ricorso, deve premettersi che il collegio condivide la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di responsabilità, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca ed estrinseca del suo racconto (ex plurimis Sez. 2 -, Sent. n. 41751 del 04/07/2018 Rv. 274489 - 01).
A tali fini, risulta necessaria - in termini generali e astratti - una puntuale valutazione in ordine alla situazione specifica in cui le dichiarazioni della persona offesa si inseriscono, alla eventuale presenza di situazioni conflittuali fra le parti, alla possibilità di intenti calunniatori e di fattori inquinanti in relazione a tali dichiarazioni. L'utilizzo dei parametri che qualificano la attendibilità di una fonte potenzialmente sospetta (anche parzialmente mutuando tali parametri della giurisprudenza in materia di dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, nei limiti in cui tale elaborazione possa ritenersi riproponibile) deve essere rapportato al tipo di rapporti esistente tra imputato e persona offesa.
Sul punto, l'articolazione del motivo di ricorso risulta essere assolutamente vaga, non indicando situazioni concrete (diversa dal fatto di aver subito una rapina) per cui si dovrebbe ritenere che la persona offesa fosse mossa da intenti calunniatori. Peraltro, nel caso di specie, risultano essere stati in concreto valutati gli unici effettivi profili contestati dal ricorrente laddove la Corte ha evidenziato che era possibile individuare contraddizioni unicamente in relazione ai fatti contestati al capo a) per cui era intervenuta assoluzione e che, nel resto, il racconto risultava pienamente logico e dotato di coerenza intrinseca ed estrinseca.
Di conseguenza, la versione dei fatti offerta dalla persona offesa risulta essere stata valutata in maniera logica, congrua, lineare anche in considerazione della portata dei rimanenti elementi di prova che - a loro volta - non hanno evidenziato alcun profilo di contrasto con le dichiarazioni medesime (Sez. U, sent. n. 41461 del 19/07/2012, dep. 24/10/2012, Rv. 253214; Sez. 2, sent. n. 43278 del 24/09/2015, dep. 27/10/2015, Manzini, Rv. 265104). Stanti tali premesse, le residue doglianze del ricorrente attengono a questioni di fatto che trovano una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non possono essere rivalutata in sede di legittimità, non essendo i giudici di primo e secondo grado incorsi in manifeste contraddizioni (ex plurimis, Sez. 2, Sent. n. 43278 del 24/09/2015 Rv. 265104 - 01;
Sez. 6, sent. n. 27322 del 14/04/2008, dep. 04/07/2008, De Ritis e altri, Rv. 240524; Sez. 3, sent. n. 8382 del 22/01/2008, dep. 25/02/2008, Finazzo, Rv. 239342). 3.1.1. Nel resto, le contestazioni del ricorrente risultano essere affette da assoluta genericità. Sotto tale aspetto, il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione del provvedimento impugnato logicamente corretta, il ricorrente si richiama a principi pienamente condivisibili ma non fa riferimenti concreti a passaggi della decisione specifici limitandosi a lamentare l'omessa valutazione di una tesi alternativa senza indicare specifiche carenze od omissioni argonnentative ovvero illogicità della motivazione di questa, idonee ad incidere negativamente sulla capacità dimostrativa del compendio indiziario posto a fondamento della decisione (Sez. 2, Sent. n. 30918 del 07/05/2015 Rv. 264441 - 01) con la conseguenza che il ricorso così formato non si sostanzia in una ragionata censura del provvedimento impugnato ma si risolve in una generalizzata critica, che non permette al giudice di percepire con esattezza l'oggetto delle censure e si pone come fonte strumentale di successivi altri ricorsi straordinari (Sez. 6, Ordinanza n. 10250 del 11/10/2017 - dep. 06/03/2018 - Rv. 272725 - 01).3.2.
Il secondo motivo di ricorso risulta essere aspecifico e comunque manifestamente infondato. Il ricorrente, infatti, non si confronta con la risposta che la Corte di appello ha fornito all'identico motivo proposto in quella sede (si veda in particolare il paragrafo 5 della motivazione del provvedimento impugnato) evidenziando come la resistenza fosse finalizzata ad impedire il proprio arresto. Tale valutazione esclude anche la sussistenza di qualsivoglia reazione spontanea e incontrollatai dovendosi ribadire anche sul punto che risulta estranea al giudizio di legittimità la mera rilettura degli atti istruttori che non si estrinsechi in profili di ìelogicità della motivazione offerta. 3.3.
Il terzo motivo di ricorso risulta essere ancora una volta aspecifico e Aue, comunque manifestamente infondato. La Corte territoriale offerta /una specifica motivazione in ordine alla rappresentazione da parte dell'imputato dell'evento di danno al momento in cui lo stesso ha posto in essere la condotta; motivazione con cui il ricorrente di fatto non si confronta. 3.4. Il quarto motivo di ricorso, relativo al trattamento sanzionatorio risulta inammissibile. 3.4.1. Nel caso di specie, la pena risulta essere stata fissata in valori prossimi ai minimi edittali e comunque inferiore ai valori medi.
Va ricordato al proposito che una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia perlomeno superiore alla misura media di quell'edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596) 3.4.2.
Quanto alle doglianze in punto diniego delle circostanze attenuanti generiche, deve ribadirsi che il giudice di appello non è tenuto a motivare il diniego delle attenuanti generiche, sia quando nei motivi si ripropongano, ai fini del riconoscimento, gli stessi elementi già sottoposti all'attenzione del giudice di primo grado e da quest'ultimo disattesi, sia, allorquando si insista per quel riconoscimento senza addurre alcuna particolare ragione (Sez. 4, Sent. n. 5875 del 30/01/2015 Rv. 262249; Sez. 4, n. 86 del 27/09/1989, dep. 1990, Amarante, Rv. 182959;
Sez. 1, n. 11994 del 10/07/1985, Privitera, Rv. 171349; Sez. 2, n. 2178 del 24/11/1975, dep. 1976, Talamo, Rv. 132352). 3.4.2.1. Peraltro, le circostanze attenuanti generiche non possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale "concessione" del giudice, ma come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non comprese cioè tra le circostanze da valutare ai sensi dell'art. 133 cod. pen., che presentano tuttavia connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare, considerazione ai fini della quantificazione della pena.
A questo orientamento si è correttamente conformata la Corte di appello valorizzando, ai fini del diniego, l'assenza di congrui profili di nneritevolezza. La relativa motivazione, fondata su argomentazioni esaurienti, logiche e non contraddittorie, risulta, pertanto, esente da vizi rilevabili in questa sede (Sez. 2, Sentenza n. 30228 del 05/06/2014 Rv. 260054 - 01).
4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila all